| IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni (codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica
dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti
e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica
di motocicli e ciclomotori;
Ritenuto di dover allineare la periodicita' delle revisioni dei suddetti
veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992;
Considerato che per il suddetto allineamento e' necessario programmare
un piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei soggetti preposti
alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un numero di operazioni
tecniche tendenzialmente costante negli anni;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti
e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli
e dei ciclomotori per l'anno 2001;
Tenuto conto del parere circostanziato della Commissione europea relativo
alla notifica italiana 2001/227/I del 22 maggio 2001, riguardante norme
sull'omologazione delle apparecchiature per il controllo delle emissioni
inquinanti nel corso di prove per la revisione periodica dei veicoli a
motore a due o tre ruote e le procedure di prova dei gas di scarico;
Ritenuto, sulla base del predetto parere circostanziato, di dover differire
i termini per gli accertamenti sulle emissioni inquinanti previsti dall'art.
2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi
3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e' disposta
per l'anno 2002 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie
di veicoli:
a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale
5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneita'
tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre 1993, con esclusione
di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b),
c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio
con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993,
con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano
stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza,
nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale e di silenziosita'.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo
tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarita' dei
veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva
96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti saranno effettuati
con decorrenza 1 gennaio 2003, sulla base delle norme contenute nelle
direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo le direttive
emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2003, sara' anche effettuata la prova di
velocita' dei ciclomotori, con le modalita' definite dal Dipartimento
dei trasporti terrestri.
Art. 3.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1,
devono essere effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente
calendario:
a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a)
dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore
sia stato rilasciato tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per i veicoli
di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra
il 1 gennaio e il 31 marzo;
b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a)
dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore
sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30 giugno e per i veicoli
di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra
il 1 aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre
e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1 luglio e il 30 settembre;
d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre
e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.
Roma, 14 novembre 2001
Il Ministro: Lunardi
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