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DECRETO-LEGGE
20 giugno 2002, n.121
Pubblicato
nella G.U. del 21/06/2002 n. 144
Oggetto:
"Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale."
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza
nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo
estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su
strade ed autostrade;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 giugno 2002;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni
degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2.
1. Al comma
2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce",
sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare".
Art. 3.
1. Al comma
5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite
dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l)".
Art. 4.
1. Sulle
autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonchè sulle altre
strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma
2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite
dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici
di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto,
sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli
enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto
del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche,
di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo
di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione,
alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti controllati.
Art. 5.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell' Interno
Castelli, Ministro della Giustizia
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