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DECRETO-LEGGE 8 luglio
2002, n. 138
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento
alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al
potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione
unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni
sportive dilettantistiche;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità
ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto
di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate,
nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 luglio 2002; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze,
del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive
e con il Ministro per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Omissis
.
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2 - Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione,
di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze
18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta
di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro
automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994,
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore
a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre
2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore
un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo
oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato
al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla
tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì,
alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti
attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore
a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate
dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002,
a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore
un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo
oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato
al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti
prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati
per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti
a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le
modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo
conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il
venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo
ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive,
ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta
di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.
Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione
comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In
ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
Omissis...
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
SIRCHIA, Ministro della salute
URBANI, Ministro per i beni e le attività
culturali
MARZANO, Ministro delle attività produttive
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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