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Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Roma,
26 Settembre 2002
Circolare n. 152
OGGETTO:
Lavoratori autonomi. Chiarimenti.
SOMMARIO:
Precisazioni in materia di rapporto di lavoro degli insegnanti di scuola
guida e di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In
considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente
Direzione in ordine alla natura del rapporto ed alla sussistenza dellobbligo
contributivo, in talune specifiche fattispecie, si forniscono le precisazioni
che seguono.
1.
Insegnanti e istruttori di scuola guida.
Il
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 dispone, allart.123, che
lautorizzazione allesercizio delle scuole guida è rilasciata
a chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso
di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo
grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.
Il Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, regolamento recante la
disciplina delle autoscuole, in attuazione del citato decreto legislativo
a sua volta dispone, allart.8, che le autoscuole o i centri di istruzione
devono avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più
istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino
entrambe le funzioni in relazione allabilitazione posseduta dal
titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono,
peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati (comma 1).
Il
successivo comma 4 prevede che lautoscuola può utilizzare
a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché
lavoratori autonomi anchessi regolarmente abilitati.
Rilevato
che per effetto delle disposizioni richiamate le autoscuole possono legittimamente
avvalersi, per linsegnamento e listruzione, anche delle prestazioni
di lavoratori autonomi, devono ritenersi in tal senso modificate le direttive
a suo tempo impartite con circolare n.74 del 23 marzo 1990, in base alle
quali, in attuazione delle norme allepoca vigenti, i lavoratori
in argomento dovevano essere assicurati, in ogni caso, come lavoratori
dipendenti.
Non
appare superfluo sottolineare che la volontà delle parti di porre
in essere un rapporto di natura autonoma, in particolare di collaborazione
coordinata continuativa, non è di per se sufficiente ai fini del
trattamento previdenziale del rapporto stesso, rendendosi necessari puntuali
accertamenti, da parte delle Sedi, sulla scorta dei noti criteri, circa
la reale natura del rapporto di fatto intercorrente tra lautoscuola
e gli insegnanti ed istruttori.
2.
Presupposti per liscrizione alla Gestione degli esercenti attività
commerciali delle imprese operanti nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande.
E
stata riproposta la questione delliscrizione nella Gestione degli
esercenti attività commerciali di titolari o contitolari di imprese
che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande
allorché liscrizione al REC e la conseguente autorizzazione
amministrativa facciano capo esclusivamente ad un delegato
del titolare dellimpresa individuale o del legale rappresentante
della società.
A
tal riguardo giova premettere che la questione conserva piena attualità
anche a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114, di riforma della disciplina relativa al settore commercio,
che ha fatto salve le previgenti disposizioni concernenti il REC, relativamente
alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò
premesso deve evidenziarsi che il requisito del possesso di licenze od
autorizzazioni e/o delliscrizione in albi, registri o ruoli, di
cui al primo comma dellart.29 della legge n.160/1975, nel testo
modificato dallart.1, comma 203, lettera D, della legge n.662/1996,
è stato previsto dal Legislatore al fine di escludere dalla copertura
previdenziale le fattispecie nelle quali, per il mancato rispetto delle
prescrizioni di legge, non vengano protetti interessi diversi, quali,
come nelle fattispecie in esame, la tutela dei consumatori.
Per
quanto precede, una volta che queste norme diverse siano integralmente
rispettate dallimpresa, nel suo complesso considerata, nessun ostacolo
può frapporsi alliscrizione nella Gestione previdenziale
dei soggetti che risultino in possesso di tutti gli altri requisiti ,
di natura sostanziale, previsti dalla vigente legislazione
(responsabilità, abitualità e prevalenza dellattività,
ecc.).
Nel
caso di specie va rilevato che lart.2 della legge 25 agosto 1991,
n.287 ( disciplina delle attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande ), le cui disposizioni sono state fatte salve dal
decreto legislativo n.114/1998, prevede liscrizione al REC del titolare
dellimpresa individuale o del legale rappresentante della società,
ovvero di un suo delegato.
A
sua volta lart.5 del citato decreto legislativo n.114/1998, in riferimento
al settore alimentare, prevede il possesso dei requisiti, ivi compresa
liscrizione al REC, in capo al titolare, per le imprese individuali,
ed in capo al rappresentante legale od ad altra persona specificamente
preposta allattività commerciale, per le società.
Per
effetto delle predette disposizioni, mentre il titolare dellimpresa
individuale deve necessariamente essere iscritto al REC, per poter essere
autorizzato allesercizio dellattività in questione
e, quindi, assicurato, per le società è sufficiente liscrizione
del legale rappresentante o di altra persona specificamente preposta.
Conclusivamente
nulla è innovato rispetto a quanto previsto dallart.3 della
legge 28 febbraio 1986, n.45, che ha escluso lobbligo di iscrizione
al REC per i soci di S.n.c. e di S.a.s
(1).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1)
Circolare n.1875 R.C.V./54 del 17 marzo 1986.
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