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FONTE TRASPORTI
CIRCOLARE PROT. N. MOT3/551/M312 - 12/02/2003 - PATENTE DI GUIDA - SEDUTE
DI ESAME - ESAMI DI TEORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Roma, 12 febbraio 2003
Prot. n. MOT3/551/M310
Oggetto: Esami di teoria per il conseguimento della patente di
guida.
Premesse
L'art. 121, sesto comma, del Codice della Strada consente che l'esame
per il conseguimento delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato
un'autoscuola può svolgersi presso la stessa, se dotata di locali
riconosciuti idonei allo scopo.
Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, va
esaminata, anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio
di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità
tra le richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità
dei funzionari esaminatori.
L'esigenza di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità
di procedure atte ad assicurare alle sedute di esame condizioni che diano
le massime garanzie di oggettività e trasparenza, impone
di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso specificato.
Il carattere transitorio della presente circolare è motivato
dalla previsione di una completa riorganizzazione delle modalità
di svolgimento degli esami di teoria caratterizzata dall'utilizzo estensivo
delle tecnologie informatiche.
1. Disposizioni operative per esami di patente di categoria A e B
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A
e B possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali,
sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano
richieste per trentasei candidati provenienti da un minimo di tre ad un
massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola
dovrà presentare non meno di sei candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati – ove
richiesto – esami di guida nel limite di due per seduta.
Sedute "miste" pomeridiane con numero maggiore di esami di guida
potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria
sia svolta - congiuntamente e nella medesima aula d'esame - da due esaminatori,
ciascuno con il proprio verbale d'esame, e che sia richiesta per quarantotto
candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole
appartenenti a titolari diversi. Anche nella presente fattispecie ogni
autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici, nel
caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane (08.00 + 14.00) - ferme
restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo di
candidati viene portato rispettivamente a quarantotto (in abbinamento
a quattro guide) nel caso di esaminatore unico ed a settantadue (in abbinamento
a dodici guide) nel caso di doppio esaminatore.
Sia in caso di esaminatore unico sia di doppio esaminatore, sia per le
sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione dei
candidati in ciascun turno d'esame di teoria dovrà essere conforme
ai verbali trasmessi dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri. Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne
consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore
del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne
all'Ufficio Provinciale per due mesi.
2. Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria B+E,
C, C+E, D e D+E possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici
Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano
richieste per dodici candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo
di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola
dovrà presentare non meno di due candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto
- esami di guida nel limite di due per seduta.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino
agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al
numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale
per due mesi.
3. Sede d'esame
Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti
delle categorie di cui ai precedenti paragrafi si intendono i locali di
una delle autoscuole che richiedono la seduta, ovvero i locali dei centri
di istruzione, ovvero qualsiasi altro locale con caratteristiche adeguate
all'espletamento degli esami di teoria e comunque giudicato idone dal
Direttore dell'Ufficio Provinciale.
4. Deroghe
La sede degli esami di teoria a questionario per il conseguimento delle
patenti di categoria A e B per i candidati provenienti da autoscuole ubicate
su isole minori può essere scelta dai Direttori dei competenti
Uffici Provinciali in deroga alla presente circolare.
Le disposizioni di cui alla presente circolare non si applicano agli esami
di teoria per il conseguimento di patenti di guida delle categorie A e
B svolti mediante colloquio.
5. Altre disposizioni
Prima della distribuzione dei questionari, l'esaminatore - dopo aver proceduto,
alla presenza dei candidati, all'apertura della doppia busta contenete
i quiz ed il correttore e dopo aver verbalizzato detta attività
- darà lettura delle avvertenze per la corretta compilazione delle
schede d'esame di cui all'allegato
1 della presente circolare.
In particolare, l'esaminatore dovrà evidenziare ai candidati il
contenuto della lettera "G" del citato allegato, con specifico
riguardo alle responsabilità derivanti dall'uso di telefoni cellulari
o di apparati ricetrasmittenti e chiederà che detti apparecchi
vengano depositati, spenti, sul tavolo dell'esaminatore stesso.
Una copia delle istruzioni sarà affissa sulla porta dell'aula degli
esami.
6. Entrata in vigore
Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare entreranno
in vigore a partire dal 31 marzo 2003.
La presente circolare integra le precedenti disposizioni in materia, ne
abroga i contenuti in contrasto e, in particolare, sostituisce la circolare
prot. 4258/M310 del 30 dicembre 2002.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO
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