| Legge
9 aprile 2003, n. 72
(G.U. 15 aprile 2003, n. 88)
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale,
le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a 2.500 euro".
Art. 2.
1. All'articolo 189
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta
euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai
veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di
cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è
punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi
di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli
281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori
dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è
possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi
di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del comma 6".
Art. 3.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "593,
primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono
soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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