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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni
integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore,
con l'obiettivo di pervenire ad un piu'
elevato livello di sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati
da un massiccio incremento della
circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento
dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi
e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza
e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra
gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione
ai compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti:
«il rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori
e laterali retroriflettenti.».
Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta»
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il
secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il certificato
di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici
che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite
a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione
medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in
cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di
guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B,
C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli
per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui
all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria
B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque,
munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a
11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i cittadini
italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo
di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano
una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici
e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui
al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza
o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi
del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma
2 e' atto definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente,
dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli
altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e'
comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita
all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed
iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea
o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati,
a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione
che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
Art. 3. Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando
si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente
e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente
in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) luci
di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) pannello
retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa
e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato
a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare
a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo anteriore
del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata
a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere espletata
per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione:
il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per
trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli
adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta
di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione
della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati
in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri abitati,
durante la marcia dei veicoli a motore e' obbligatorio l'uso delle luci
di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori
ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei
centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta
di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita',
durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte,
le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto
dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori
dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati
dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al
comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi indicati
dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote
e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio
anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore
e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il
motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione
con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori e'
vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il
posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle seguenti:
«veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.»
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia,
ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli
e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti
dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori
e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b)
di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Se il superamento
dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti
e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu'
vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque
minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate
dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
4 e 5 sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima
al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per
la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e
dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione
sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante
il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' soggetto
alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvo che si tratti
della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa
da cui il conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita'
commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se il superamento
dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti
e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu'
vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque
minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nei casi previsti
dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e' fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo
indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta
al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio
puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato
di non proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo
216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo che si tratti
della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa
da cui il conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attivita'
commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore
di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti
dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli
devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e
con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Chiunque circola
con un autoveicolo non munito di limitatore di velocita' ovvero circola
con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»; d) il comma
3 e' sostituito dal seguente: «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione
al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o di cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia
fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita'
siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo
o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre
che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita'
del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a
carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione
al trasporto di cose o di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la
circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi
2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo
le norme del capo I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla
guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta quando l'interessato
entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo
13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore
ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato
in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202
e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo
di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo
accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'articolo 213.».
Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi
e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario
del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona
fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo'
essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli
interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione
e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata
non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita'
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche'
il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma
9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato
e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) non e' necessaria la presenza degli organi di
Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta
di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le parole:
«o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse;
nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati»
sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea»
sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento
della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo
del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la
revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio
o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali
la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione
al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento
delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di
revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto
ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita,
con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti,
e' atto definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'interessato
non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno
un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2.».
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando
lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza
di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai sensi del
capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della
patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora
non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa
e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso
il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato
e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni
di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente
ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga
entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare,
la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito
della visita medica di cui al comma 8.».
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo
ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche
o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano
in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento
e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi'
gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che
ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare,
della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire
nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2.
Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,
il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.».
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123»
sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo,
le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle
seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra
della violazione»; b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole:
«o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri» sono soppresse; c) al comma 4 dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonche' di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma
3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle
seguenti: 1° luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma
4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre
2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo
20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
tabella allegata al presente decreto.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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