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| DECRETO
30 giugno 2003 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Art. 1. 1. I corsi per il conseguimento del certificato di
idoneita' per la guida dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma
1-bis dell'art. 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 2. 1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti: a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; Art. 2. 1. I corsi per il conseguimento del certificato di
idoneita' per la 2. I corsi per il conseguimento del certificato di
idoneita' per la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole
hanno durata di 12 ore, cosi' ripartite: 3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi. Art. 3. 1. Il certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame. 2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un tutore del candidato. 3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere
redatta sul modello di cui all'allegato
2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate le attestazioni
dei versamenti su conto corrente relative a: 4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo di quattro. 5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. 6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Art. 4. 1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate,
mediante elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto
dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici, secondo un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto 2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate e' al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2003 | |||||||||