| Ministero
dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N.300/A/1/43773/101/3/3/8
Roma, 1 luglio 2003
OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, come modificato
dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Disposizioni per l’applicazione
della disciplina della patente a punti.
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate
in vigore le disposizioni dell’articolo 126-bis del codice della
strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n.9, modificato
dal decreto-legge 27.6.2003, n.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie
generale n.149 del 30.6.2003, che disciplinano la patente a punti.
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all’esigenza
di tutelare con più incisività la sicurezza stradale, integra
efficacemente il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente
in vigore. A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia
è riconosciuto un
numero iniziale di punti pari a 20. La perdita totale di tale punteggio,
a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina
l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione
dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare
la permanenza nel conducente dell’abilità alla guida e della
conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica
dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza
del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con il compito anche di gestire
la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte
comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis
CdS.
Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l’applicazione,
sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori
di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per
gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità
della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art.7,
c.10 del D.L. 27.6.2003, n.151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie
generale n.149 del 30.6.2003) elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna
della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio
(all.1).
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate
in Italia, nonchè quelle dei cittadini dell’Unione Europea
che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano
ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul
piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione
di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento
di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S. . Tale disciplina non interessa
i conducenti di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria
o di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria
residenza in Italia e non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente
in Italia. La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle
violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali è prescritta
la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo
giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina
la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un’autovettura
o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di
alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia
pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2. Adempimenti per gli operatori di polizia
Il nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori di polizia
di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione
di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione
con l’indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La
violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più
violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse
l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata
separatamente. Secondo la previsione dell’art.126-bis, comma 2,
la sottrazione dei punti
è possibile solo quando il conducente, quale responsabile della
violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. La violazione comporta
la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista
nella tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, quando è
commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi
5 anni dal rilascio della patente.
3. Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis, l’
organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni
dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida dell’accertamento delle violazioni
che comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche
per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio
presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia
Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma
3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale
di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano
decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell’obbligato
in solido, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non
deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più
violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione
all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi
differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che
riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto
il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe
aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L.n.151/03 la comunicazione
deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record
e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già
stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte
degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS. In questa
prima fase di attuazione, per consentire comunque l’avvio del nuovo
sistema, la Sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno
a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da parte di
quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico
con il D.T.T.S.I.S. .
4. Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione
di illeciti.
Il legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un comportamento
corretto, senza alcuna contestazione di violazioni che comportano la detrazione
di punti nell’arco di tre anni consecutivi dall’ultimo fatto
accertato, recupera l’intero punteggio di 20 punti (art.126-bis,
c.5).
L’art.126-bis, c.4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici
e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per
i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè
di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici corsi di
aggiornamento.
5. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S.
notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento
di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga
agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128
CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato
a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche
al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale,
ed alla sua conservazione .
* * *
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono
pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi
di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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