| Articolo
1
Autorizzazione a effettuare i corsi
1.I corsi previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, che consentono di recuperare
i punti decurtati a seguito di violazioni di norme di circolazione stradale
sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati
di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente
a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare
riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati
dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai
commi successivi.
2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'articolo 7, comma
4 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, è rilasciata a:
• soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta
supervisione e responsabilità;
• soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma
1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
3.I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali,
attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto.
Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva
da parte degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento
dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato
1; non può essere dato avvio a un corso prima di aver ottenuto
la suddetta autorizzazione.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto
richiedente, le autorizzazioni
possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi
solo a determinate categorie di guida.
Articolo 2
Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione
I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare
di avere la disponibilità
a) di un'aula di almeno mq 25 di superfìcie e comunque tale che
per ogni allievo siano disponibili
almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante
e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità
di superficie dell'aula;
b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
c) di materiale didattico costituito almeno da:
1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,
segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini
della sicurezza stradale;
3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
5) pannelli ovvero tale relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti;
6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione,
il servosterzo, gli im-pianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura di rimorchi,
la diversa classificazione di detti veicoli;
8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad
aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio;
Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera
c) può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
3. L'altezza minima di tali locali è quella
prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati
i locali.
4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria Al e categoria
A, B e B + E il materiale
didattico obbligatorio è limitato a quello previsto nei precedenti
punti da 1) a 6).
ARTICOLO 3
Docenti dei corsi di recupero dei punti
1.I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero
dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria
per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività
negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
2.I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere, oltre
a quelli previsti al comma 1:
a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della
circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di
polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;
b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse
alla sicurezza della circolazione
stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.
3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli
insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti
previsti al comma 1.
ARTICOLO 4
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano
controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo
1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente
decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale
in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate
immediatamente al legale rappresentante dell'ente autorizzato.
2. Sulla base di detto verbale il Direttore dell'Ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto
di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro
il termine di sette giorni.
3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il Direttore
dell'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi dell'autorizzazione
a effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
4. nei casi in cui siano accertate reiterate gravi irregolarità,
il Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti
terrestri competente per territorio revoca l’autorizzazione a effettuare
i corsi
5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e
4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previste
all’articolo 1, commi 4 e 5 e all’articolo 3, commi 1 e 3.
ARTICOLO 5
Corsi effettuati dalle autoscuole
1, Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'articolo 335, , comma 10, lettera
a), del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 possono svolgere corsi per il recupero
di punti per tutte le categorie di patenti, mentrE le autoscuole autorizzatE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 335, COMMA 10, LETTERA B) DEL Dpr 16 dicembre
1992, n. 495 possono svolgere solo corsi per titolari di patenti di categoria
A e B e patenti speciali corrispondenti.
ALLEGATO 1
Fac simile della richiesta di autorizzazione
| MARCA DA BOLLO |
Al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento dei
trasporti terrestri e dei sistemi
informativi e statistici -
Direzione generale motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre -
via Giuseppe Caraci, 36 - 00157
Roma |
Oggetto: richiesta di
autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni.
Lo scrivente, in qualita' di.... chiede, ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni,
di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei
corsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti
della patente di guida.
Lo scrivente, a tal fine, si impegna:
1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2
del decreto ministeriale .........................;
2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle
disposizioni previste dall'art. .... del decreto ministeriale ....;
3) a notificare per iscritto, nei termini prescritti, all'ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio, relativamente alla sede dell'ente od organizzazione,
quanto segue:
a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
b) data di inizio del corso;
c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione
dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso
(dati anagrafici, numero telefonico);
d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
4) a consentire il libero accesso ai funzionari del.... incaricati
ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle
ore e nei giorni di svolgimento del corso;
5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
6) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco
dei docenti.
Data .................
Firma ................. |
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