| ARTICOLO
1
Modalità di svolgimento del corso
l. In relazione alla previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, possono
essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria Al e delle
categorie A, B, B + E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C + E, D, D +
E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2.I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a) consentono
di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore è
devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore
a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata
superiore a due ore giornaliere.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera
b) consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto
ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore
a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata
superiore a due ore giornaliere.
4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque
partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, co insegnante
autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi
corsi on-line o in video-conferenza.
ARTICOLO 2
Programma dei corsi per il recupero dei sei punti
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende
le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso
di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso
(1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1
ora).
Programma dei corsi per il recupero di nove punti
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti
materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofìsico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso
di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso
(1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2
ore).
ARTICOLO 4
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile,
con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione
del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì
cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità
di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole,
garantiscano la tutela della vita umana.
ARTICOLO 5
Svolgimento dei corsi
1.1 soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un
corso comunicano all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette
giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati
all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio.
ARTICOLO 6
Frequenza dei corsi
1. Non è possibile iscriversi a un corso se non si è
prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti
terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare
più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi dì cui all'articolo 1, comma
1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore
dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza,
mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di
assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione
solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fìne
le autoscuole e i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi
dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.
ARTICOLO 7
Iscrizione e Registri dei Corsi
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 1 devono essere
iscritti in un apposito "registro delle iscrizioni" conforme
al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola
o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un
"registro di frequenza dei corsi" (conforme al modello
previsto all'allegato 2) sul quale deve essere
annotata la presenza dei frequentatori: giorno – mese - anno, orario
e argomento della lezione, firme in entrata e in uscita da parte del frequentatore.
L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici
minuti dall'orario di inizio della lezione.
3.1 registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno
essere preventivamente vidimati dall'Ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno
cinque anni.
ARTICOLO 8
Attestazione finale
1. Al termine del corso viene rilasciato o dal soggetto che ha tenuto
il corso un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al
partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'Ufficio provinciale
del Dipartimenti dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso,
unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno
recuperato i punti previsti.
2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato
3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso
e del frequentatore.
ARTICOLO 9
Decorrenza dei punti acquisiti
1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione
di frequenza del corso e verrà
effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione
di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza
del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il
conducente non potrà godere dei benefìci del corso stesso
e, quindi, dovrà sottoporsi a esame di revisione.
Allegato 1
REGISTRO
DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
| Numero
di iscrizione |
Nominativo |
Luogo
e data di nascita |
Residenza
e indirizzo |
Categoria
di patente posseduta |
Data
rilascio attestazione |
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Il responsabile del corso
Allegato 2
REGISTRO
DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
Corso per il recupero
punti per la patente di guida della categoria .........
Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
..........................................................................................................
| Nominativo |
Firma
in entrata* |
Firma
in uscita |
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*L'eventuale
assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del
corso
Allegato
3
ATTESTATO
DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Si attesta che il/la Sig. ________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________________ prov. (
),
titolare della patente di guida della categoria ____ n. __________________________
ha frequentato, presso quest_ (autoscuola/soggetto abilitato) il corso
per il recupero dei punti della
patente di guida per un totale di (12/18) ore.
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA
O DEL SOGGETTO ABILITATO)
Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità
giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità
di quanto dichiarato.
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