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IL MINISTRO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
186 di oggi, è stata pubblicata la
legge 1 agosto 2003 n. 214 con la quale è
stato convertito il decreto legge 27.6.2003 n. 151 che reca modifiche
al Codice della Strada.
La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative
novità rispetto al testo del decreto legge, su numerosi ambiti
d’interesse degli organi di polizia stradale.
Con la presente circolare, nell’illustrare, attraverso la nota allegata
(all. 2), le principali novità,
si forniscono le prime indicazioni operative sulle tematiche di più
immediato impatto per gli organi di polizia stradale, riservandosi di
fornire, sulle restanti problematiche, ulteriori direttive.
1. PATENTE A PUNTI
La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure
di applicazione della patente a punti contenuta nell’art. 126-bis
CdS. Allo scopo di fornire più dettagliate disposizione operative
sull’argomento, in data odierna, con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1,
sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il funzionamento
del meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si richiama l’attenzione
per il corretto adempimento.
2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell’art.12
CDS)
Secondo la nuova disposizione dell’art. 12 comma 3 bis, le persone
abilitate dal Ministero dell’Interno ad effettuare le scorte tecniche
a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di
scorta e di regolazione del traffico.
La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere funzioni
di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli
eccezionali di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che in precedenza
erano attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia stradale. Al
riguardo si fa riserva di fornire indicazioni applicative e procedurali
con successiva circolare.
3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO
PER
MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all’art. 193 CDS)
Con la modifica dell’art. 193 CdS, si è previsto che l’organo
di polizia stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura
assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo
stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall’art.
213 CdS per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto
a sequestro per la violazione dell’art. 193 CdS, possa essere affidato
in custodia al proprietario o al altro soggetto che esercita sullo stesso
veicolo un diritto reale. Sull’argomento, si ritiene che, nell’individuazione
del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui
il veicolo deve essere conservato, non possa prescindersi dalla valutazione
dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’esercizio
della custodia amministrativa di veicoli come sarà meglio precisato
nel successivo punto 4.
La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa
è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione
non è dovuta quando l’interessato, entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità
di radiazione del veicolo. L’attivazione della procedura è
realizzata direttamente presso l’organo accertatore che deve dare
il suo consenso per la rottamazione al proprietario dopo aver verificato
che nulla osta all’operazione di demolizione, che il proprietario
ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere trasportato
presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo
l’attivazione di una polizza assicurativa provvisoria o attraverso
il trasporto su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l’organo
di polizia stradale restituisce i documenti ritirati al momento dell’accertamento
dell’illecito, autorizzando con atto scritto il proprietario, a
far circolare il veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso
prestabilito. La violazione delle prescrizioni così impartite,
salvo la responsabilità penale per violazione degli obblighi di
custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo, l’illecito
previsto dall’art. 213 CdS.
La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall’organo
accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a tutte le
vigenti procedure amministrative contabili, per essere restituita all’avente
diritto, decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione
amministrativa ridotta e delle eventuali spese sostenute dall’organo
stesso, solo dopo l’esibizione della ricevuta di demolizione. Fuori
dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato, quando
l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è
disposta direttamente dall’organo di polizia che ha accertato la
violazione.
4. FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO
(modifica dell’art.214 CdS)
Le modifiche apportate all’art.214 CdS dalla
legge 1 agosto 2003 n. 214 hanno previsto che il veicolo sottoposto alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo possa essere affidato in
custodia all’avente diritto (proprietario o titolare di altro diritto
reale sul bene). L’attuazione della nuova norma richiede, da parte
dell’organo di polizia stradale che applica la sanzione accessoria,
la valutazione della concreta possibilità, da parte del soggetto
nominato custode, di conservare il bene che gli è consegnato in
condizioni tali da garantire l’effettivo valore afflittivo della
sanzione . Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti
dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art.7
DPR 22 luglio 1982 n.571), si potrà procedere all’affidamento
del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche
in un momento successivo rispetto all’accertamento, solo quando
questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica
e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza.
Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell’art.214 CdS, appare
indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è necessaria una valutazione dell’idoneità
del luogo in cui il veicolo sarà custodito in modo da acclarare
che offra tutte le garanzie atte ad impedire che il veicolo stesso possa
circolare e che l’organo di polizia stradale possa controllare,
in ogni momento, l’effettiva osservanza degli obblighi di custodia.
In particolare, l’affidamento al proprietario o ad altro soggetto
avente diritto potrà essere realizzato solo se questi attesta,
anche con dichiarazione resa nelle forme previste per l’autocertificazione,
di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
situato nel territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli
obblighi di custodia che gli competono e nel quale il veicolo può
essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo.
Quando esistono le condizioni sopraindicate, in
mancanza delle quali si applicano le disposizioni generali che prevedono
la custodia presso depositerie autorizzate, l’organo di polizia
che provvede a disporre il fermo, ritira i documenti di circolazione,
annotando la circostanza nel verbale di contestazione con l’espressa
previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il veicolo
potrà circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario
per raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati
e che potrà anche essere concordato con il custode al momento dell’affidamento
del veicolo.
In occasione dell’affidamento dovrà
essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento
della riconsegna, con il quale la persona nominata custode sarà
resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la
custodia, richiamando le disposizioni del codice penale che puniscono
il custode che non vi adempia correttamente.
5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER VEICOLI
IMMATRICOLATI ALL’ESTERO O PER CONDUCENTI STRANIERI (modifica dell’art.207
CdS).
La procedura per l’irrogazione delle sanzioni
pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero (Paesi
U.E., Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata
modificata stabilendo che deve essere sempre disposto il fermo amministrativo
del veicolo, quale conseguenza diretta del mancato versamento della cauzione
dovuta, nel caso in cui il conducente non effettui il pagamento immediato
della sanzione pecuniaria dovuta per una violazione al Codice della Strada.
La nuova procedura, che è stata estesa anche
al caso in cui un conducente munito di patente extracomunitaria guidi
un veicolo immatricolato in Italia, prevede la misura del fermo amministrativo
del veicolo come strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione
e, quindi, non consente di richiamare l’applicazione delle disposizioni
dell’art.214 CdS, come modificato dalla legge di conversione del
decreto-legge 151/2003 che, invece, sono riferibili al fermo quale sanzione
accessoria conseguente, per un tempo determinato, all’irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In tali casi, perciò, il veicolo dovrà
essere ricoverato presso uno dei luoghi indicati dall’articolo 8
del DPR 571/82.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA |