| MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Circolare del 13-08-2003
Ai Sigg. Presidenti delle Corti D'Appello
Loro sedi
OGGETTO : Legge 01/08/2003 nr. 214 di conversione
del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento
della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione pecuniaria.
La legge nr. 214/2003 di conversione del decreto
legge nr. 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario nr. 133/L alla
G.U. Serie Generale nr. 186 del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre,
anche l'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada.
La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina
il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione
che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni
procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle
cancellerie.
Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler
diffondere, presso gli uffici interessati, le istruzioni che seguono.
1 - VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE
Secondo la nuova formulazione dell'art. 204 bis del
Nuovo Codice della Strada, "il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del
ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore."
Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo
1910 nr. 149, tutt'ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun
modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione
letterale del testo ("deve versare presso la cancelleria… una
somma..") deve necessariamente essere interpretata alla luce della
vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento
presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.
Considerate anche le diverse fasi conseguenti al
versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo,
questa Direzione Generale ritiene che lo strumento più
idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il LIBRETTO DI DEPOSITO
GIUDIZIARIO aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti,
oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli uffici,
presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare
il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale
è ormai deposito fruttifero.
Tale strumento è peraltro individuato anche
dall'art. 2 del citato R.D. 149/1910, ("tutti i depositi in denaro
che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono
farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione
e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti
o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato").
Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto,
il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso
l'ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio
postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente
e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione),
gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si
ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.
2 - RICEVIMENTO DEL LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE:
ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE
Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare
su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine
(numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art.
6 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, annotando gli estremi del libretto nel
registro cd. Mod. I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per
comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (allegato
A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV,
necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine
del procedimento (art. 17 R.D. cit.).
3 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DELL'IMPORTO VERSATO
E DECISIONE SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità
del ricorso, è "una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore." Il provvedimento
con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata
in ordine alla correttezza dell'importo versato – dichiara, rigettandolo,
l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito
alla destinazione della somma.
4 - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI
ALLA RESTITUZIONE
In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata
è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà
quindi provvedere a richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il
deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi
maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi
il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo.
Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà
cura di questa Direzione Generale impartire ulteriori e diverse istruzioni
in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione
della legge di cui all'oggetto.
13-08-2003
Il Direttore Generale
Francesco Mele
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