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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre
Prot. n. MOT3/4985/M310
Roma, 16 dicembre 2003
OGGETTO: Organizzazione delle sedute d’esame per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
Come è noto, l’art.
6 del D. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni ha
introdotto l’attestato per la guida dei ciclomotori; detto certificato
sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i conducenti
minorenni che non siano già titolari della patente di guida della
sottocategoria A1.
I certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di
idoneità, sostenuto secondo le modalità indicate all’art.
3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno
2003 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 luglio 2003.
Alla prova d’esame si accede dopo aver frequentato un corso presso
le scuole ovvero presso le autoscuole. Non sono consentite più
di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione
di cui all’art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse
detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell’ammissione
all’esame.
L’esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario
e attiene agli argomenti di cui all’articolo 1 del citato D.M. I
candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera
“V” o “F” a seconda che considerano quella proposizione
vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro. Le istruzioni
ed avvertenze per gli esami sono allegate alla presente circolare.
Si rammenta che il Magazzino centrale stampati ha già provveduto
ad inviare agli Uffici provinciali in indirizzo le schede quiz necessarie
per lo svolgimento degli esami, nonché i modelli dei certificati
di idoneità da rilasciare a seguito del superamento dell’esame
medesimo.
Si fa inoltre presente che, a decorrere dal 20 novembre 2003 è
operativa la procedura informatica per la compilazione dei sopraccitati
certificati con le modalità indicate nel manuale
operativo allegato alla presente circolare.
§ 1. Richieste d’esame.
Le richieste d’esame, compilate su modello allegato al citato D.M.
30 giugno 2003 devono essere presentate all’Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri unitamente all’elenco di
tutti i nominativi dei candidati corredato dai loro dati anagrafici e
dai loro codici fiscali, da parte dell’istituto scolastico o da
parte dell’autoscuola, dove è stato effettuato il corso.
Sulle domande d’esame deve essere indicato, oltre all’istituto
scolastico o all’autoscuola presso cui si è frequentato il
corso, anche la data in cui questo è terminato.
Inoltre, alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti
su conto corrente relative a:
a) "tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti
di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (1);
b) "due imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro
delle Finanze del 20 agosto 1992 (2) (assolvimento dell’imposta
di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri);"
c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà
o del tutore che firma la richiesta di ammissione all’esame.
Può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi
ha la residenza in Italia.
Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da
oltre un anno.
§ 2. Esami degli allievi di autoscuole.
Gli esami degli allievi di autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria
seduta d’esame per il conseguimento delle patenti di guida. Per
quanto riguarda il nastro operativo si fa riferimento a quello vigente
per esami di teoria a quiz per il conseguimento delle patenti delle categorie
A o B.
Il verbale meccanizzato sarà disponibile entro il prossimo mese
di gennaio 2004. Nel frattempo gli Uffici predisporranno un verbale non
automatizzato in cui saranno indicati, oltre ai nominativi dei candidati,
anche il giorno d’esame e la struttura presso cui si svolge e la
località.
Le sedute d’esame possono essere richieste sia in orario antimeridiano
che pomeridiano. Eventuali trasferte del funzionario esaminatore o trasferte
in orario straordinario sono a carico dell’autoscuola richiedente.
L’identificazione dei candidati minorenni non in possesso di un
documento di identità può avvenire anche a mezzo di fotografia
autenticata.
§ 3. Esami degli allievi delle scuole.
Ai sensi dell’art.
6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata dal
funzionario del Dipartimento dei trasporti terrestri con l’ausilio
dell’operatore responsabile della gestione dei corsi.
Gli esami sono svolti durante l’ordinario orario di servizio del
personale esaminatore, tenuto conto dell’esigenze degli Uffici periferici
e delle scuole, sulla base degli accordi presi in sede locale, le trasferte
sono a carico di questa Amministrazione.
Per quanto riguarda il nastro operativo, tenuto conto della presenza del
responsabile del corso, per ogni novanta minuti l’esaminatore valuterà
24 candidati, l’esaminatore potrà, tuttavia, in un’unica
tornata, esaminare un massimo di 30 candidati. L’identificazione
dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile
del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d’esame
accanto al nome di ogni candidato esaminato.
Sul verbale d’esame il responsabile del corso dovrà anche
dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della
prova d’esame, secondo le istruzioni allegate alla presente circolare.
Per esigenze organizzative degli Uffici periferici le sedute d’esame
saranno di norma concesse per un numero minimo di 48 candidati. Questo
numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti
da scuole ubicate in zone limitrofe nello stesso comune. Nel caso in cui
si impiegassero più esaminatori, il suddetto numero deve essere
proporzionalmente aumentato.
§ 4. Esiti degli esami.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo
gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d’esami, il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente
predisposto dall’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri.
Nel caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta dal
candidato entro un anno dal termine del corso seguito A tal fine, le scuole
e le autoscuole rilasciano, a richiesta dell’interessato, una attestazione
redatta su modello conforme al fac
simile allegato alla presente circolare. Nell’arco del medesimo
anno dalla fine del corso è possibile svolgere più prove
senza limitazioni, previa ripresentazione della domanda, cui devono essere
allegati i versamenti indicati al paragrafo 1.
Relativamente a questi ultimi devono essere nuovamente versati quelli
di cui al punto 1 della tabella 3 della L. 870/86 (1) ed al punto 3 del
D.M. delle Finanze del 20.8.92 (2). Non deve essere nuovamente versata
l’imposta di bollo di cui al punto 4 del D.M. delle Finanze del
20.8.92 (2). A tal fine ai candidati respinti o assenti deve essere restituita
l’attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto
1992 (2), in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
non viene loro rilasciato.
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
(1) versamento di euro 10,33 su ccp n.9001 - diritti
DTTSIS
(2) due versamenti di euro 10,33 su ccp n. 4028 -
imposte di bollo.
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