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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione generale della motorizzazionee della sicurezza del trasporto terrestre Prot.
n. MOT3/4984/M350PaP
Roma, 16 dicembre 2003 OGGETTO:
Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole,
dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
In relazione al concreto avvio dei corsi in oggetto sull’intero territorio nazionale e considerate le richieste di chiarimento pervenute da diversi soggetti, si ritiene necessario chiarire ed integrare le precedenti comunicazioni. Fermo
restando la competenza delle Province in ordine alla vigilanza tecnica
ed amministrativa sulle autoscuole, si forniscono istruzioni relative
agli adempimenti di competenza degli Uffici periferici dello scrivente
Dipartimento, in merito allo svolgimento dei corsi di recupero dei punti.
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003 , recante: “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida” (pubblicato nella G.U. del 6 agosto 2003), si fa presente che l’autorizzazione ad effettuare i suddetti corsi deve essere richiesta solo dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nell’attività di formazione, attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che dimostrino di possedere locali e attrezzature conformi a quanto previsto dall’art. 2 del sopracitato decreto nonché di docenti aventi i requisiti richiesti dall’art. 3 del medesimo decreto. Per
quanto concerne le autoscuole, si ribadisce che, ai sensi dell’art.
126-bis del codice della strada, possono organizzare i corsi a prescindere
da una specifico provvedimento autorizzatorio del Dipartimento dei trasporti
terrestri.
Si precisa inoltre che i corsi per il recupero dei punti possono essere svolti anche presso i centri di istruzione automobilistica formati dai consorzi delle autoscuole riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del codice della strada, e dotati di un’aula di teoria. Presso i centri di istruzione possono essere svolti corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti di guida. Al
riguardo si fa presente che, vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente
al centro di istruzione, come previsto dall’art. 7, comma 6, del D.M.
17 maggio 1995, n. 317, le autoscuole dovranno iscrivere gli allievi
dei suddetti corsi presso le loro sedi (con annotazione nel registro di
iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida)
e poi conferirli al centro di istruzione automobilistica, presso il quale
devono essere tenuti uno specifico registro di iscrizione, in cui, accanto
al nominativo del partecipante deve essere indicata (anche con la semplice
annotazione del codice) l’autoscuola di provenienza nonché un registro
di frequenza al corso.
Gli adempimenti che coinvolgono gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, rispetto ai corsi organizzati dalle autoscuole sono i seguenti: a)vidimazione dei registri (art. 7 comma 3 del D.M. 29.7.2003 “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida”) b)ricevere, dalle autoscuole e dai centri di istruzione le comunicazioni di cui all’art. 5 dello stesso D.M. relative a: - la
data di inizio e di termine del corso Scopo di detta comunicazione risiede nella necessità, per l’Ufficio, di avere un riscontro cartaceo dell’organizzazione di un corso da parte di un’autoscuola, che, alla fine del corso, deve rilasciare un’attestazione sulla base della quale viene aggiornata l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Gli Uffici provinciali di questo Dipartimento effettueranno ispezioni per verificare l’effettivo svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva potrà essere svolta, su incarico del Direttore dell’Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all’area B, posizione economica B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate alla Provincia che adotterà i consequenziali provvedimenti di competenza. Fermo restando quanto sopra, a titolo di esempio, nel caso di irregolarità rilevate nello svolgimento del corso riferite ad uno o più allievi, per questi il corso sarà invalidato; nel caso di svolgimento di corsi privi delle comunicazioni previste dall’art. 5 del D.M. 29.7.2003 (1), detti corsi saranno annullati. L’attestazione rilasciata dall’autoscuola deve contenere l’indicazione del periodo in cui si è svolto il corso, deve essere datata e deve riportare il numero del registro di iscrizione di cui all’allegato 1 del D.M. 29 luglio 2003 “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”. All’atto
dell’iscrizione, l’autoscuola deve ritirare la comunicazione di decurtazione
del punteggio dell’Anagrafe dei conducenti, che deve essere restituita
nel caso in cui il corso non venga completato.
Si fa presente, infine, che con file avvisi n. 35 del 9 ottobre 2003, il Centro elaborazione dati di questa Amministrazione ha comunicato le procedure necessarie per inserire nel sistema informatico i punti acquisiti dai conducenti che hanno partecipato al corso. Con file avvisi n. 43 del 21 novembre 2003 sono state comunicate istruzioni sulla predisposizione del provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale del punteggio.
La circolare prot. 3442/M310 del 9 settembre 2003 è abrogata. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero | |||||||||