MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
30 dicembre 2003
(G.U. n. 2 del 3.1.2004)
Caratteristiche tecniche dei giubbotti
e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono
essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia,
ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata
devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma
1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti
ad alta visibilità le cui caratteristiche sono stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia
di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative
ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995
relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità;
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello
di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti
ad alta visibilità al pari degli altri soggetti professionali
che operano lungo le strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia
di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti
ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , di attuazione della
direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE
relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali
di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10,
i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per
i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione
di conformità CE, l'attestato di conformità, valutata
mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo
di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di
protezione individuale è fabbricato in conformità alle
relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate. Per
gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento
è la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma
armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od
applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni
di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475 , come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
10.
Art. 2
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello
di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta
visibilità devono essere realizzati con materiali conformi alle
prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite
nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima
versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: LUNARDI