| MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale
della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
prot. 14/MOT1
Roma, 15 gennaio 2004
Oggetto : Circolare - decreto ministeriale
30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti
e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono
essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell’articolo
162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Premessa
Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche tecniche
degli indumenti ad alta visibilità che devono essere indossati
nelle situazioni previste dall’articolo 162 del decreto legislativo
285/92 e successive modificazioni (Codice della strada). Con la presente
circolare si forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche dell’indumento
idoneo all’uso previsto dal Codice della strada.
2. Normativa vigente
I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono dispositivi di
protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie 89/686/CEE,
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE recepite in Italia con il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, modificato dal decreto legislativo 2 gennaio
1997, n.10
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario
deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione previsto
all’articolo 7 del decreto legislativo 475/92.
Con tale documento, un organismo di controllo autorizzato attesta che
il modello di DPI e’ stato realizzato in conformità alle
disposizioni del suddetto decreto.
Gli organismi di controllo, i cui compiti sono stabiliti all’articolo
6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in Italia, dal Ministero
delle Attività Produttive, amministrazione competente nel settore
dei DPI. A ciascuno di tali organismi e’ assegnato un numero di
identificazione. Una lista degli organismi di controllo operanti nel territorio
comunitario ai sensi della direttiva “DPI” e’ reperibile
presso il sito INTERNET della Commissione Europea (nella sezione Enterprise:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/ppe/nblist.htm)
L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione
tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate. Per gli indumenti ad
alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la
norma del Comitato Europeo di Normazione (CEN) EN 471: 1994. Tale norma
è stata trasposta, in lingua italiana, dall’Ente Nazionale
di Unificazione (UNI) con il riferimento UNI EN 471:1995.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una dichiarazione di
conformità CE con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti
sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo 475/92, e appone
la marcatura CE di cui all’articolo 12 del medesimo decreto.
3. Norma UNI EN 471
La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità
specifica i requisiti
per gli indumenti in grado di segnalare la presenza dell’utilizzatore,
intesi a fornire un’alta visibilità in situazioni pericolose
in qualunque condizione di luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli
nell’oscurità.
Tra gli indumenti definiti dalla norma (tute, giacche, pantaloni,
giubbotti, corpetti e bretelle) la
tipologia “minima” individuata dal codice della strada nell’art.
162 è costituita dai giubbotti e
dalle bretelle.
Si coglie l’occasione per chiarire che il termine “giubbotto”,
ai sensi della norma UNI EN 471, si
riferisce ad un indumento privo di maniche, assimilabile a “gilet”
o “corpetto”.
Tali indumenti sono costituiti da:
- materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può essere di colore
giallo fluorescente,
arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente, le cui coordinate tricromatiche
sono
riportate nel prospetto II della norma armonizzata. Il materiale (tessuto)
di fondo ha la
peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia
o scarsa visibilità.
- materiale retroriflettente costituito da bande disposte sopra il materiale
di fondo secondo
uno degli esempi riportati nell’allegato
1 alla presente circolare. Il nastro (o banda)
retroriflettente ha la peculiarità di essere visibile di notte
nel momento in cui viene
illuminato (es. dai fari delle automobili).
E’ altresì ammesso l’impiego di materiali a prestazioni
combinate, che possiedono sia le
proprietà del materiale di fondo che quelle del materiale retroriflettente.
3.1 area minima di materiale (UNI EN 471 punto 4.1)
La norma UNI EN 471 prevede al punto 4.1 tre classi di distinzione degli
indumenti di
segnalazione sulla base dell’area minima dei materiali impiegati.
Il Decreto ministeriale 30
dicembre 2003 prende in considerazione solamente due tipologie di indumenti
(giubbotti e
bretelle). Nella Tabella I sono riportati i valori minimi di area per
le tipologie adottate.
Tabella I – aree minime di materiale
visibile in m2
| |
Indumenti di classe 2 (giubbotti) |
Indumenti di classe 1 (bretelle) |
| Materiale di fondo |
0.50 |
0.14 |
| Materiale retroriflettente |
0.13 |
0.10 |
Materiale a prestazioni
combinate |
- |
0.20 |
Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per le bretelle
la classe minima è la 1. E’
ammessa l’eventuale apposizione di iscrizioni o simboli, a condizione
che siano comunque
garantiti i valori minimi delle aree presenti in Tabella I.
3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1)
Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per il materiale retroriflettente
ed a prestazione
combinata, il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 stabilisce, con riferimento
al punto 6.1 della
norma UNI EN 471, che esso deve essere di classe 2.
Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle prestazioni in termini
di retroriflettenza si sia
voluto assicurare all’utenza privata, al pari degli operatori professionali
della strada, un elevato
grado di protezione, indipendentemente dall’indumento scelto.
Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico
di intensita’ luminosa richiesto
per i materiali di classe 2.
Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa
minimo in cd/(lx* m2)
| Angolo di entrata |
5° |
20° |
30° |
40° |
Angolo di
osservazione |
| 12’ |
330 |
290 |
180 |
65 |
| 20’ |
250 |
200 |
170 |
60 |
| 1° |
25 |
15 |
12 |
10 |
| 1°30’ |
10 |
7 |
5 |
4 |
3.3 altre prescrizioni
Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni costruttive (proprietà
meccaniche dei materiali,
resistenza ai lavaggi ecc.) si rimanda a quanto contenuto nella norma
UNI EN 471
Nell’allegato
1 si riportano le principali caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle ad alta
visibilità.
4. Elementi che rendono identificabile l’indumento ad alta visibilità
Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di
segnalazione e sono accompagnati
da una nota informativa del produttore, nelle quali sono riportate le
informazioni, secondo lo
schema della tabella seguente.
| Informazioni |
Etichetta di
segnalazione |
Nota
Informativa |
Note |
| a) Marcatura CE rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, apposta in modo visibile, leggibile
ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI; |
SI |
Facoltativo |
E’ altresì ammessa la marcatura CE sul prodotto |
b) Identificazione del produttore:nome, o marchio, o altro mezzo
di
identificazione del produttore o del
suo rappresentante autorizzato. |
SI |
SI |
Nella nota informativa è altresì riportato
l’indirizzo completo del produttore o del suo rappresentante
nel territorio Comunitario |
| c) designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice; |
SI |
SI |
|
d) nome, indirizzo, numero di
identificazione degli organismi
notificati intervenuti nella fase di
certificazione del DPI; |
NO |
SI |
|
e) riferimento alla norma EN 471 è
possibile indicare altresì la
rispondenza al decreto ministeriale 30
dicembre 2003 (*); |
SI |
SI |
(*) Indicazione facoltativa per tener conto della presenza sul mercato
comunitario di
prodotti conformi provenienti da altri Paesi della Comunità. |
| f) indicazione della taglia in conformita’ alla norma EN 340; |
SI |
NO |
|
g) pittogramma indicante il livello di prestazione dell’indumento;
il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica
la classe dell’indumento in relazione all’area dei materiali
di cui alla tabella I della presente circolare (per i giubbotti la
classe minima è la 2; per le bretelle la
classe minima è la 1). Il numero posto in basso (Y) indica
la classe del
materiale retro-riflettente (banda retroriflettente) in conformità
al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle
si richiede la classe 2; |
SI |
SI |
|
h) Istruzioni per l’uso, che comprendono le seguenti informazioni:
-come indossare e togliere l’indumento;
-manutenzione e pulizia: come pulire l’indumento sulla base
delle istruzioni complete di lavaggio o lavaggio a secco;
-indicazione del numero di processi di pulizia senza che venga diminuito
il livello di prestazione dell’indumento;
-spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano sull’etichetta
di segnalazione |
NO |
SI |
|
| i) simboli di lavaggio |
SI |
SI |
|
Le informazioni sopra descritte sono riportate negli esempi di etichetta
di segnalazione (allegato
2) e di nota informativa del produttore (allegato
3). Si sottolinea come le informazioni di cui ai
citati allegati sono fornite a puro titolo di esempio e possono variare
nei contenuti, fermo
restando quanto prescritto dalla norma EN 471 e dall’allegato II,
punto 1.4, del decreto
legislativo n. 475/92 come modificato dal decreto legislativo n. 10/97.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. ing. Amedeo Fumero) |