DIRETTIVA
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direttiva per l’innalzamento del limite massimo
di velocità sulle autostrade a tre corsie più corsia d’emergenza
per ogni senso di marcia.
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emana la presente Direttiva:
(OMISSIS)
1. Gli Enti proprietari o concessionari di autostrade
a tre corsie per senso di marcia più corsia d’emergenza,
per l’elevazione del limite massimo di velocità fino a
150 km/h, anche per singoli tratti dell’autostrada gestita, si
attengono alle presenti istruzioni per la valutazione delle condizioni
minime che devono essere verificate perché sia consentita l’elevazione
del limite massimo di velocità a 150 Km/h.
2. In relazione alle prescrizioni del comma 1,
dell’art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della
strada”, i soggetti destinatari della norma procederanno alla
verifica delle seguenti condizioni per il nuovo regime della velocità
massima sulle tratte di autostrade interessate.
A) Valutazione delle caratteristiche progettuali
ed effettive del tracciato.
Dovrà essere verificata la compatibilità
del tracciato plano-altimetrico della strada con il limite massimo di
velocità che s’intende imporre, avuto riguardo alle caratteristiche
effettive della stessa per tratte omogenee di lunghezza apprezzabile
(almeno 10 Km) e senza significative discontinuità.
Pertanto sulle autostrade con accessi e uscite
frequenti ed a distanza ridotta, ovvero con presenza di discontinuità
strutturali, come ponti e gallerie, dove la sezione della strada subisce
variazioni alternate (assenza o riduzione della corsia dì emergenza)
non sarà opportuno procedere ad elevazioni del limite massimo
di velocità al di sopra di quello legale generalizzato.
B) Valutazione del traffico.
La possibilità di elevare il limite massimo
di velocità non può prescindere da valutazioni sull’intensità
di traffico che interessa il tratto di autostrada sotto esame.
A tale proposito si ritiene che solo su tratte
dove in condizioni di esercizio prevalenti sia garantito almeno un livello
di servizio B sia possibile elevare il limite al di sopra di quello
legale generalizzato.
Per condizioni di esercizio prevalenti deve intendersi
la condizione di traffico che garantisce che il livello di servizio
B non sia superato nell’85% dei casi nell’arco dell’anno.
Per l’entità numerica del traffico
corrispondente al livello di servizio B si può fare riferimento
alla Tab. 3.4.a del D.M. 5 novembre 2001, inerente le norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle strade.
C) Condizioni atmosferiche prevalenti.
Tenuto conto che al comma 1 dell’art. 142
del Codice della Strada è espressamente prescritto che, in caso
di precipitazione atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità
massima in autostrada non può superare i 110 km/h, il condizionamento
di tale parametro nella scelta dei limiti massimi appare meno vincolante
rispetto alle altre condizioni che occorre garantire. Di conseguenza,
per quanto riguarda le valutazioni delle caratteristiche geometriche
del tracciato di cui punto A), si dovrà fare riferimento alla
condizione di pavimentazione asciutta.
Ciò nondimeno, nelle aree geografiche dove
i fenomeni atmosferici negativi (nebbia, pioggia, neve) sono particolarmente
frequenti è opportuna una maggiore cautela.
D) Incidentalità dell’ultimo
quinquennio.
Nei tratti di autostrade, ove sì verificano
incidenti in numero superiore alla media non è opportuna l’elevazione
dei limiti massimi di velocità. Per una corretta valutazione
occorre riferirsi al tasso di incidentalità globale ed al tasso
di incidentalità mortale sulle tratte in questione.
Tali parametri offrono la possibilità di
valutare: il primo, il rischio effettivo di occorrenza di un evento
incidentale; il secondo. il rischio connesso all’incidentalità
con più gravi conseguenze.
Per tasso di incidentalità globale s’intende
il numero di incidenti rilevati dagli organi di polizia stradale ogni
100 milioni di km percorsi lungo la tratta autostradale in esame.
Per tasso di incidentalità mortale s’intende
il numero di incidenti mortali rilevati dagli organi di polizia stradale
ogni 100 milioni di km percorsi lungo la tratta autostradale in esame.
Pertanto l’elevazione del limite massimo
di velocità può essere attuata solo se i tassi di incidentalità
di cui sopra risultano entrambi inferiori alla media nazionale calcolata
sull’intera estensione delle autostrade a tre corsie più
emergenza nel corso dell’ultimo quinquennio.
In conclusione, ai fini dell’adozione del
provvedimento di elevazione del limite massimo di velocità fino
a 150 km/h su di un tratto di autostrada a tre corsie per senso di marcia
più corsia di emergenza occorre il concomitante favorevole apprezzamento
delle quattro condizioni sopra descritte.
3. Per le tratte autostradali individuate secondo
le prescrizioni del precedente punto 2, i soggetti di cui al comma 1,
dell’art. 142, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, provvederanno
a rendere nota all’utenza l’elevazione del limite di velocità.
Occorre chiarire che il provvedimento di elevazione
del limite massimo di velocità incide su tratte di autostrada
ben individuate e quindi non può e non deve essere inteso come
un generalizzato innalzamento.
Pertanto non dovranno essere modificati i sistemi
di segnalamento fissi agli accessi autostradali che rammentano i comportamenti
da tenere in autostrada nella generalità dei casi.
Lungo le tratte interessate dall’innalzamento
dovranno essere invece installati i corrispondenti segnali di limite
massimo di velocità individuato (fig. II.50 del D.P.R. 495/92)
che dovranno essere ripetuti con una frequenza di circa 3 km. In corrispondenza
dei punti in cui cessa la validità del limite massimo di velocità
imposto deve essere installato il segnale di fine limitazione di velocità
(fig. II.71 del D.P.R. 495/92).
Qualora sia necessario impiantare cantieri nei
tratti ove è stato elevato il limite di velocità, sarà
necessario adeguare di conseguenza gli schemi segnaletici di cui al
D.M. 10 luglio 2002.
4. I soggetti destinatari della presente direttiva
riferiranno entro 60 giorni sull’attuazione del disposto del comma
1, dell’art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992, come modificato dall’art.
9, comma 1, letta) del D.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9.
Gli stessi dovranno procedere, con cadenza biennale,
alla verifica dei tassi di incidentalità dei tratti con elevazione
del limite massimo di velocità per la eventuale revisione del
limite stesso.
In caso di adeguamento a tre corsie di tratti autostradali
esistenti, i soggetti destinatari procederanno all’adeguamento
del limite massimo di velocità in osservanza della presente Direttiva.