| MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 2003, n. 40T
(G.U. n. 88 del 15.4.2004)
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del codice della strada
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate
dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma
l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie
materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE
del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto
ministeriale 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, cosi'
come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del 17 settembre
1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150 del 7 giugno
1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE
della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in materia
di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di allineare al
diritto comunitario il codice della strada, nonche' il regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico decreto,
i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia
e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Disposizioni comunitarie in materia di patenti
di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE
Art. 1.
1. Si istituisce, la patente italiana di guida,
secondo il modello comunitario descritto nell'allegato
I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea
sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di validita',
rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza
normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni
italiane in materia di durata di validita' della patente, di controllo
medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle
menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Art. 2.
1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate
nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un
rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi
di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al
modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate
dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il
modello di cui all'allegato I non puo' contenere dispositivi elettronici
informatici.
Art. 3.
I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza
a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa
massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio.
La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg,
e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa
a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria
C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio
la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria
D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della
sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non
superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore
di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino,
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cm3se a combustione
interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45
km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito
di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori
ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a
4
kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita'
massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un
motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di
cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus,
ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su
rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore,
su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale
risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare,
spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati
ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione
per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada
di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli
aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma
5, del codice della strada. I veicoli utilizzati
in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da
parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi
comandi.
Art. 4.
1. La patente di guida menziona le condizioni alle
quali il conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto
per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica
delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7
verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
Art. 5.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente
ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E puo' essere rilasciata unicamente
ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie
B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata
come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche per guidare
complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la categoria
D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per la categoria
D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre
2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre
2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta
la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall'art.
3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o
A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale,
con una patente di guida categoria B.
Art. 6.
1. In materia di eta' minima, le condizioni per
il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per
le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni
previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85,
sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste
per la guida di tali autoveicoli dal regolamento
CEE n. 3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg
(o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16
kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due
anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e'
di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo
della capacita' e dei comportamenti.
Art. 7.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato,
inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti,
di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento
di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II
e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per
un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia
la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle
disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili
con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato,
previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della
commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida,
le disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da
uno Stato membro della Comunita' europea.
Art. 8.
1. Nell'allegato
I al presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati,
elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato
per le patenti di guida»
Art. 9.
1. Il titolare di una patente di guida in corso
di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo'
ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica,
da
parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso
di validita'.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi
penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare
di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti
la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di
guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria
allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone
i motivi.
4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti
citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di una patente di guida
rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida
ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato
membro della Comunita' europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro
della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo' essere
ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione
in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad
un attestato delle autorita' competenti dello Stato membro che ha rilasciato
la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente
alla Comunita' europea con una patente di guida di modello comunitario
deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione
successiva. Tale conversione puo' essere effettuata solo se la patente
rilasciata da un Paese terzo e' stata consegnata all'organo che procede
alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non
comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunita' europea
con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non
si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art. 10.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto,
per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona
dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno,
per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che
non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino
stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali
sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e
che pertanto deve soggiornare alternativamente
in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende
il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione
che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.
Art. 11.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.
Art. 12.
1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti
di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le
categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato
IV al presente decreto.
Art. 13.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Il presente decreto, unitamente agli allegati
I, II,
III e IV
e alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003
Il Ministro: LUNARDI
|