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28 aprile 2004
Prot. n. MOT3/1687/M330
Roma, 28.04.04

Oggetto: Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative
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Prot. n. MOT3/1687/M330

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Oggetto: Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003 n. 40T, recante “Disposizioni comunitarie in materia
di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE”.


In particolare, detta direttiva introduce una lista più particolareggiata dei codici comunitari
armonizzati e specifica le conoscenze ed i comportamenti che devono essere richiesti ai candidati al
conseguimento della patente di guida, in sede d'esame di idoneità.
Al fine di rendere possibile una più facile lettura della normativa comunitaria vigente, che
incide sulla materia delle patenti di guida, il decreto ministeriale 40T/2003 è stato elaborato in
forma di testo unico, provvedendo non solo a recepire la direttiva 2000/56/CE, ma anche a
coordinare le nuove norme ivi previste con le disposizioni contenute nelle direttive 91/439/CEE,
96/47/CE e 97/26/CE, già recepite nell’ordinamento italiano.

Ai fini della corretta ed omogenea applicazione del decreto sopracitato si rende necessario
impartire alcune istruzioni operative:

1) Lista dei codici comunitari armonizzati: la direttiva 2000/56/CE prevede una dettagliata
lista di codici comunitari armonizzati. Si ricorda che le attuali procedure informatiche già
permettono di gestire il sistema dei codici comunitari armonizzati, secondo le disposizioni impartite
con circolare B/45 del 24 giugno 2000 che, come è noto, ha anticipato il contenuto della direttiva in
esame. In questo ambito, dunque, non interverrà alcuna variazione operativa in ordine alle
procedure già attualmente attuate da codesti Uffici.

2) Esame pratico per il conseguimento della patente di guida speciale della categoria A o
della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore:
conformemente a
quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 40T/2003, la guida dei tricicli e dei quadricicli a
motore è consentita ai titolari di patente di guida della categoria A o della sottocategoria A1.
Tuttavia, come è noto, la prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti della
categorie A e della sottocategoria A1, deve essere svolta, ai sensi della vigente normativa
comunitaria, esclusivamente su un veicolo a due ruote.
Poiché, peraltro, la medesima normativa comunitaria prevede che le patenti di guida speciali
esulano dal campo di applicazione delle norme comunitarie e possono essere disciplinate con
normative nazionali, si è ritenuto, in occasione dell’elaborazione del D.M. 40T/2003, di prevedere
la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti speciali della categoria A o della
sottocategoria A1 valide solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore, che la prova pratica si
effettui su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h
. In questi casi, i
tricicli ed i quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida sono esentati dall'obbligo dei doppi
comandi, come previsto dall'art. 333 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada.
La prova pratica si effettua in due fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della
padronanza del veicolo da parte del candidato;
b) su strada, per valutare l'idoneità di guida del
candidato nel traffico.
COD. 101

3) Contenimento della patente della categoria C nella categoria D: con il decreto in esame,
è stata allineata, altresì, la norma contenuta all’art. 125, comma 2, del codice della strada con la
normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l’art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 40T/2003 che “la patente di
categoria D rilasciata dal 1 ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è
richiesta la patente di categoria C”. Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di
patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto
prevede che “la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a
condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C”.
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell’iter di
approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per
l’elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a
decorrere dal 1 ottobre 2004
. Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di
conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la
normativa attualmente in vigore.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle
patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1 ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno
più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l’abbia già conseguita).
Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D+E non sarà stampato, sulla patente,
anche il riferimento alla categoria C+E (a meno che il titolare non l’abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C+E e D potrà condurre
anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto all’art. 5, comma 2, lettera
b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita
dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la
categoria C+E.
È abrogata la circolare D.G. 212 del 28 dicembre 1995.

4) Esami di revisione: Per quel che concerne gli esami di revisione effettuati dai titolari
delle patenti comprendenti le categorie C, C+E, D e D+E, si fa presente che, a partire dal 1 ottobre
2004, la prova di teoria dovrà riguardare gli argomenti di tutte le categorie di patenti possedute dal
titolare e, in caso di esito negativo, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall’interessato.
Per quel che concerne le prove pratiche, invece, gli esami dovranno essere svolti sui veicoli
sotto indicati:
- titolare di patente delle categorie C e D: indifferentemente su uno dei veicoli d’esame
idoneo per il conseguimento di una delle categorie C o D;
- titolare di patente delle categorie C+E e D+E: indifferentemente su uno dei veicoli
d’esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C+E o D+E;
- titolare di patente delle categorie C+E e D: su veicolo d’esame idoneo per il
conseguimento della categoria C+E;
- titolare di patente le categorie C e D+E: su veicolo d’esame idoneo per il conseguimento
di una della categoria D+E.
In caso di esito negativo della prova pratica, il competente Ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente
possedute dall’interessato ad eccezione, se eventualmente posseduta, della categoria A.
In caso di revoca della patente di guida per il mancato superamento dell’esame di revisione di
cui all’art. 128 del codice della strada, all’aspirante al conseguimento di nuova patente di guida si
applica l’art. 130, comma 2, del medesimo codice, che esclude l’applicabilità dei criteri di
propedeuticità. Conseguentemente, i titolari di patenti C, C+E, D e D+E ai quali sia stata revocata la
patente di guida, possono conseguire direttamente una di dette patenti senza dover preventivamente conseguire la patente di guida della categoria B.
Ovviamente, non sussistendo più, dal 1 ottobre 2004, il principio del contenimento della
categoria C nella categoria D, il conducente, già titolare di categorie C, C+E, D e D+E cui fosse
stata revocata la patente, non può, sostenendo solo una prova d’esame, rientrare in possesso di tutte le categorie precedentemente possedute, ma deve preliminarmente presentare istanza per il
conseguimento di una delle categorie di cui era titolare, e, solo successivamente, sostenere gli
ulteriori esami di abilitazione necessari per conseguire le altre categorie.

La presente circolare abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO