Premessa
Il 31 marzo 2003 è entrata in vigore la circolare prot. n. MOT3/551/M310
del 12 febbraio 2003. A distanza di un anno, si è avuto modo
di verificare l'impatto che la circolare ha avuto nell'ambito dell'operatività
degli Uffici periferici di questa Amministrazione e si è avuto
occasione di accertare quali aspetti necessitino di ulteriori disposizioni
di chiarimento da parte dello scrivente Dipartimento.
Si trascrive, di seguito, il nuovo testo delle disposizioni procedurali
per l'effettuazione degli esami di teoria per il conseguimento della
patente di guida.
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L’art. 121, sesto comma, del
Codice della Strada consente che l’esame per il conseguimento
delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato un’autoscuola
può svolgersi presso la stessa, se dotata di
locali riconosciuti idonei allo scopo.
Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell’Amministrazione,
va esaminata, anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio
di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità
tra le richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità
dei funzionari esaminatori nel quadro di una razionale allocazione del
personale disponibile tra compiti di istituto e funzioni d'esame. Ma
l'amministrazione si è dovuta anche far carico dell'esigenza
di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità di
procedure atte ad assicurare alle sedute d'esame condizioni che diano
le massime garanzie di oggettività e trasparenza; ciò
impone di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso
specificato avuto anche riguardo a talune disfunzioni ed anomalie segnalate
da notizie diramate dai ""media"", poi sfociate
in indagini penali."
Si deve altresì far presente che la seguente regolamentazione
ha carattere transitorio, poiché è in previsione, a breve,
una completa riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli
esami di teoria caratterizzata dall'utilizzo estensivo delle tecnologie
informatiche, che offriranno massime garanzie e nel contempo il miglior
utilizzo del personale.
1. Disposizioni operative per esami di patente di categoria
A e B
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria
A e B possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali,
sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Nelle sedute svolte utilizzando i questionari d'esame, per ogni
ora dovranno essere valutati dodici candidati.
Le dette sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora
vengano richieste per almeno trentasei candidati provenienti da una
o più autoscuole.
A dette sedute potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida
nel limite di due per seduta.
Qualora le esigenze operative dell'Ufficio provinciale richiedano la
necessità di ampliare di un'ora il nastro operativo delle sedute
esterne, è possibile ammettere ulteriori dodici candidati agli
esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida della categorie
A e B, ovvero, nel caso in cui il Direttore dell'Ufficio lo ritenga
necessario, ulteriori due candidati alla prova di guida.
Le sedute esterne, svolte impiegando contemporaneamente, nella stessa
aula, due esaminatori, possono essere richieste da una o più
autoscuole, presentando almeno trentasei candidati per ogni esaminatore.
Sedute "miste" pomeridiane con numero maggiore di esami di
guida, potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna
di teoria sia svolta - congiuntamente e nelle medesima aula d'esame
- da due esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d'esame, e che
sia richiesta per almeno quarantotto candidati.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici,
nel caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane (8.00-14.00) -
ferme restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo
di candidati deve essere almeno di trentasei (in abbinamento ad un numero
di candidati alla prova di guida che consenta di coprire un turno di
sei ore) nel caso di esaminatore unico o di almeno settandadue (in abbinamento
ad un numero di candidati alla prova di guida che consenta di coprire
un turno di sei ore) nel caso di doppio esaminatore.
Ogni turno deve essere composto da dodici candidati - comprensivi degli
eventuali assenti - per ogni esaminatore impiegato nella seduta.
Sia in caso di esaminatore unico sia di doppio esaminatore, sia per
le sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione
in gruppi da dodici candidati ciascuno per ogni turno d'esame dovrà
rispettare il numero progressivo dei verbali elaborati dal Centro Elaborazione
Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Nel caso in cui nel gruppo
dei dodici candidati risultino degli assenti, l'esaminatore non potrà
operare alcuno scorrimento dei candidati dei gruppi successivi.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino
agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 25% rispetto
al numero prenotato, non potranno partecipare a sedute esterne all'Ufficio
Provinciale per due mesi. Tale disposizione non trova applicazione qualora
l'autoscuola abbia presentato un solo candidato assente.
Qualora siano conclusi specifici accordi tra i Direttori degli Uffici
Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed i rappresentanti
delle associazioni di categoria delle autoscuole riconosciute dal D.M.
9 febbraio 2004, ovvero per esigenze ambientali di comprovata gravità,
sarà possibile svolgere gli esami di teoria esclusivamente presso
le sedi degli Uffici provinciali ovvero presso sedi stabilite dai Direttori
degli Uffici medesimi.
2.Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori
e delle categorie A e B speciali
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria
B+E, C, C+E, D e D+E e delle categorie A e B speciali possono essere
svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi
esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne antimeridiane (8.00 - 14.00) possono essere concesse
a condizione che siano prenotati ventiquattro candidati, per sedute
di sole teorie.
Sarà possibile concedere sedute antimeridiane esterne di esami
per il conseguimento delle categorie superiori anche a condizione di
presentare dodici allievi per le prove di teoria e quattro per le prove
di guida.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano
richieste da una o più autoscuole per dodici candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto
- esami di guida nel limite di due per seduta, con la riduzione di due
candidati alla prova teorica.
Per esigenze connesse al sistema informatico, non è possibile
effettuare controlli automatici se i limiti previsti si raggiungono
abbinando candidati al conseguimento delle patenti superiori con candidati
al conseguimento dei certificati di abilitazione professionale. La possibilità
di effettuare detto abbinamento è, comunque, lasciata al prudente
apprezzamento dei Direttori degli Uffici provinciali.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino
agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 25% rispetto
al numero prenotato, non potranno partecipare a sedute esterne all'Ufficio
Provinciale per due mesi. Tale disposizione non trova applicazione qualora
l'autoscuola abbia prenotato un solo candidato, che sia poi risultato
assente.
3.Sede d’esame
Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti
delle categorie di cui ai precedenti paragrafi si intendono i locali
di un'autoscuola, ovvero i locali dei centri di istruzione, ovvero qualsiasi
altro locale con caratteristiche adeguate all’espletamento degli
esami di teoria, e comunque giudicati idonei dal Direttore dell’Ufficio
Provinciale.
4. Deroghe
Si dispone che gli allievi delle autoscuole ubicate nelle isole minori
possono effettuare gli esami presso le sedi delle autoscuole stesse,
anche in sedute antimeridiane, a condizione che le singole sedute d'esame
richieste dalle autoscuole coprano un nastro operativo di almeno tre
ore.
Nel caso di autoscuole che hanno sede in località disagiate e
che hanno difficoltà a formare raggruppamenti con autoscuole
vicinio al fine di richiedere l'assegnazione di una seduta d'esame,
lo scrivente Dipartimento può concedere deroghe eccezionali,
a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) mancanza o penuria di collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici;
b) assenza, nel raggio di 35 chilometri dalla sede dell'autoscuola richiedente,
di altre autoscuole qualora sia necessario raggruppare i candidati per
raggiungere il numero richiesto per ottenere una seduta d'esame esterna.
Le richieste di deroga devono essere inoltrate al competente Ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri indicando i motivi
per cui si ritiene disagiata la località in cui ha sede l'autoscuola.
L'Ufficio provinciale trasmetterà allo scrivente Dipartimento
la richiesta, allegando una relazione in cui sia illustrata la sussistenza,
o meno, dei motivi di disagio.
E' abrogata la circolare prot. MOT3/3631/M310
del 19 settembre 2003.
5. Esami di teoria in Sardegna
In considerazione delle oggettive condizioni di disagio delle autoscuole
operanti in Sardegna dovute alla scarsa densità abitativa del
territorio, si rende necessario prevedere che, nella predetta regione,
gli esami di teoria per il conseguimento delle patente di guida delle
categorie A e B possano essere richiesti, in orario pomeridiano, da
una o più autoscuole per un numero di candidati non inferiore
a ventiquattro. A dette sedute esterne potranno essere abbinati, ove
richiesto, esami di guida nel limite di quattro per seduta.
In caso di candidati presentati da autoscuole site in località
disagiate per la carenza di collegamenti funzionali con mezzi di trasporto
pubblico tra le varie località, trova applicazione la procedura
derogatoria prevista al paragrafo precedente.
6. Altre disposizioni
L'esaminatore, dopo aver identificato i candidati e dato lettura delle
avvertenze per la corretta compilazione delle schede d'esame di cui
all'allegato 1 della presente circolare, procede all'apertura della
busta contenente i quiz, alla distribuzione degli stessi ed all'annullamento
di quelli non utilizzati, verbalizzando detta attività.
Ai fini di una maggiore trasparenza, la busta contenente il correttore
deve essere aperta solo al momento della correzione e non all'inizio
di ogni singolo turno d'esame. Sul verbale dovrà essere indicata
l'effettuazione della verifica dell'integrità della busta contenente
le schede quiz e della busta del correttore, e devono essere riportati
anche i nomi di due candidati che hanno testimoniato la verifica dell'integrità
dei plichi, unitamente, laddove presenti, ai rappresentanti delle autoscuole
che hanno presentato propri candidati al turno d'esame.
In particolare, l'esaminatore dovrà evidenziare ai candidati
il contenuto della lettera "G" del citato allegato, con specifico
riguardo alle responsabilità derivanti dall'uso di telefoni cellulari
o di apparati ricetrasmittenti.
Inoltre i verbali con gli esiti, le schede quiz (comprese quelle eventualmente
non utilizzate) ed i correttori devono essere chiusi in una busta, alla
fine della seduta e sigillati con la sigla degli esaminatori e dei rappresentanti
delle autoscuole presenti.
Una copia delle istruzioni sarà affissa sulla porta dell'aula
degli esami.
7. Entrata in vigore
Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare entreranno in vigore
a partire dal 1 giugno 2004.
La presente circolare integra le precedenti disposizioni in materia,
ne abroga i contenuti in contrasto e, in particolare, sostituisce la
circolare prot. MOT3/551/M310 del 12 febbraio 2003.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero