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26 giugno 2004

Prot. n. MOT3/2798/M350

File avviso n. 56 /2004
Oggetto: Esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla guida dei ciclomotori. Integrazione alla circolare prot. MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003.

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Roma, 25 giugno 2004
Prot. n. MOT3/2798/M350

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Oggetto: Esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla guida dei ciclomotori. Integrazione alla circolare prot. MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003.

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, con riferimento alla circolare indicata in oggetto, si precisa che, in caso di esito negativo della prova d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un candidato può ripetere più prove senza limitazioni, entro un anno dalla fine del corso, sia presso l’istituto scolastico o l’autoscuola dove ha frequentato il corso, sia presso altro istituto scolastico o autoscuola, sia presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri.

Inoltre, al fine di favorire l’accesso all’esame al maggior numero possibile di candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l’esame presso detta struttura, di sostenere l’esame direttamente presso un’autoscuola ovvero presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti, nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso.

Si conferma, altresì, che ai candidati respinti, conformemente a quanto previsto al paragrafo 4 della circolare indicata in oggetto, deve essere restituita solo l’attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato.

Ai candidati assenti, invece, è consentito richiedere una nuova seduta d’esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.

Infine, si fa presente che gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d’esame per il conseguimento delle patenti di guida, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini