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Prot. N.300/ A/1/33792/109/16/1
Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della
polizia di
Stato
Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione
della disciplina della patente a punti.
Si fa seguito alla circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12
agosto 2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni
operative per garantire il corretto funzionamento della nuova procedura
della patente a punti di cui all’art. 126 bis C.d.S. In questo primo
periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato complessivamente
apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta riduzione degli
incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono stati
formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si intende
dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme applicazione
della procedura della patente a punti.
1. Patente a punti per conducenti titolari
di patenti rilasciate da Stato estero
Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare 300/A/1/44248/109/16/1
del 12 agosto 2003 , il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha comunicato che è stata attivata una sezione
speciale dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata
a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso
nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti.
Le conseguenze dell'annotazione delle violazioni commesse da conducenti
stranieri sono descritte nell'art. 6 ter della legge 214/ 2003 e riguardano
coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime
simile alla
patente a punti. Con le procedure di trasmissione stabilite dall'art.
126-bis C.d.S., gli organi di polizia stradale possono, dunque, procedere
ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai conducenti
titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate sanzioni
che prevedono penalizzazioni sulla patente. In attesa della redazione
di un elenco degli Stati che prevedono nel loro ordinamento un meccanismo
analogo a quello della patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione
all'Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse da conducenti
titolari di patenti rilasciate in Stati diversi dall'Italia.
2. Decurtazione dei punti nei confronti
di titolare di patente identificato successivamente.
Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1
del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2° dell'art. 126-bis,
nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento
dell'illecito, la decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito
di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni
dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente
alla guida del mezzo al momento dell'accertamento. In tale ultima eventualità,
in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi
in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di polizia.
Sull'argomento, acquisito il conforme parere dell'Ufficio Studi, Ricerche
e Consulenza di questo Dipartimento e dell'Ufficio Affari Legislativi
e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali, si precisa quanto segue. Qualora il proprietario
del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio
procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato
1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla
guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art.38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita
alla persona effettivamente identificata come conducente al momento
del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.
Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione
con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia
stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il
verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come
l'effettivo trasgressore. La notifica del verbale alla persona
indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il
proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in
cui abbia provveduto al pagamento. In quest’ultimo caso, il verbale
non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario
deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura
ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche
per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore.
In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità
di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi
degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S.. Se il conducente a cui è stato
notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza
dall'obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli
che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso. Nel caso in
cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento
entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito
a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei
punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione
dovrà essere inviata al Prefetto per l'irrogazione di eventuali
sanzioni accessorie sulla patente di guida. In tal caso, la somma pagata
in precedenza dall'obbligato in solido sarà introitata quale pagamento
in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione
alla tempestività del pagamento effettuato.
3. Richiesta di fornire le generalità
del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio.
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l'art.126
bis C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi
fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento dell'illecito.
La norma, utilizzando il termine "proprietario" non intende
riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo
ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria
ovvero per l'esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato
dominio sul bene, ai sensi dell'art.196 C.d.S., sono obbligati in solido
con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni,
infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né
di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed
il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato,
atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria
in solido con il trasgressore. Per questo motivo, anche allo scopo di
non gravare inutilmente l'amministrazione di spese di notifica che non
potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale
di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla
persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente
al locatario, all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato
dominio che, tra l'altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici
registri ed indicati nei documenti di circolazione
4. Richiesta di fornire le generalità
del trasgressore ad impresa
L'art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del
veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla
guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato
al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso
in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non
sia possibile risalire al conducente.
Con l'espressione "persona giuridica" la
norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona
fisica anche se, secondo le norme del codice civile, sono sprovviste di
personalità giuridica in senso stretto. Per questo motivo, la procedura
sopraindicata si ritiene possa applicarsi a tutte le associazioni, imprese
e società, comprese quelle di persone, intestatarie di veicoli,
anche se prive di personalità giuridica, purché, sulla base
delle risultanze della carta di circolazione, il veicolo risulti intestato
a nome della società o dell'associazione e non a nome del singolo
socio, amministratore o presidente della stessa.
5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti
penali
Quando sono accertati illeciti previsti dal codice
della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.)
dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile,
la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve
avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna
e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami
senza che questi siano attivati dal reo.
La decurtazione si può applicare anche in
caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura
non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente
all'illecito. Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa,
un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte
delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile,
codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento
penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire
le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di
consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'art.126
bis C.d.S..
6. Termine per la comunicazione della decurtazione
Secondo le disposizioni dell'art. 126 bis, comma
2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione
all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento
in cui l'organo di polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione
del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale
comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito
dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale. Tale termine ha
carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in
cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una
conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso
un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato
l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata
Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione
del verbale.
Il direttore centrale
Piscitelli
Allegato
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