Circolare
Prot. MOT3/4391-4374/M350 del 15/12/2004
In vista dell’entrata in vigore, a
partire dal 1 luglio 2005, dell’obbligo, per i maggiorenni che
non siano già titolari della patente di guida, di conseguire
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, si forniscono
le istruzioni in ordine alle procedure da applicare per detti candidati
. Con l’occasione, al fine di agevolare la lettura di
tutte le disposizioni in materia di esami per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori, si ripropongono nella
presente circolare, tutte le istruzioni già fornite con le circolari
4985 del 16 dicembre 2003, 2798 del 24 giugno 2004 e 3627 del 16 settembre
2004 che, dalla data della presente circolare devono intendersi abrogate.
Premessa
Come è noto, l’art. 6 del d. lgs.
15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, ha introdotto il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori. Detto certificato, obbligatorio
dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già
titolari della patente di guida della sottocategoria A1, sarà
obbligatorio, a decorrere dal 1 luglio 2005, anche per i maggiorenni
che non siano titolari di patente di guida.
Tali certificati sono conseguiti previo superamento
di specifico esame di idoneità che consiste in una prova teorica
svolta tramite questionario ed attiene agli argomenti di cui all’art.
1, comma 2, del DM 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. dell’8
luglio 2003. Nei successivi paragrafi sono distintamente specificate
le procedure d’esame per i candidati minorenni e per i candidati
maggiorenni.
§ 1. Esami dei candidati minorenni.
Per accedere agli esami i candidati minorenni devono
obbligatoriamente frequentare apposito corso presso un istituto scolastico
oppure presso un’autoscuola. Istituti scolastici ed autoscuole
possono richiedere sedute d’esame presso la loro sede o presso
la sede dell’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri presentando, all’Ufficio provinciale del Dipartimento
per i trasporti terrestri, le domande di ammissione all’esame
dei candidati redatte sulla base del modello previsto dal citato D.M.
30 giugno 2003, nonché un elenco dei nominativi dei candidati
presentati. Sulle domande d’esame deve essere indicato, oltre
all’istituto scolastico o all’autoscuola presso cui si è
frequentato il corso, la data in cui detto corso è terminato
ed il codice fiscale del candidato.
Inoltre, alle domande devono essere allegate le
attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di
veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870:
b) due imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro
delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri);
c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà
o del tutore che firma la richiesta di ammissione all’esame.
Può presentare domanda di partecipazione
all’esame solo chi ha la residenza in Italia.
§ 1.1. Esami svolti presso le scuole.
Possono accedere agli esami svolti in ambito scolastico
i candidati che hanno frequentato il corso previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 presso
un istituto scolastico o presso un’autoscuola
Non sono ammessi agli esami candidati che hanno
terminato il corso da oltre un anno.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito
scolastico è espletata da un funzionario del Dipartimento per
i trasporti terrestri con l’ausilio dell’operatore responsabile
della gestione dei corsi.
Gli esami sono svolti durante l’ordinario
orario di servizio del personale esaminatore, tenuto conto delle esigenze
degli Uffici periferici e degli istituti scolastici, sulla base degli
accordi presi in sede locale; le trasferte sono a carico di questa Amministrazione.
Per quanto riguarda il nastro operativo, l’esaminatore
valuterà, ogni novanta minuti, un numero di candidati non inferiore
a 24 candidati e non superiore a 30. L’identificazione dei candidati
sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile del corso
che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d’esame
accanto al nome di ogni candidato esaminato.
Sul verbale d’esame, il responsabile del
corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla
corretta procedura della prova d’esame, secondo le istruzioni
allegate alla presente circolare. (All.1)
Per esigenze organizzative degli Uffici periferici,
le sedute d’esame saranno di norma concesse per un numero minimo
di 48 candidati. Questo numero potrà essere raggiunto anche cumulando
gli allievi provenienti da scuole ubicate nello stesso comune o in comuni
vicini. Nel caso in cui si impiegassero più esaminatori, il suddetto
numero deve essere proporzionalmente aumentato.
I candidati che hanno frequentato il corso presso
un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l’esame
presso detta struttura possono sostenere l’esame presso un’autoscuola
ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti,
nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso
redatta sul modello di cui all’allegato 2.
§ 1.2. Esami svolti presso le sedi delle autoscuole.
I candidati possono sostenere gli esami presso
le sedi delle autoscuole solo a condizione di aver concluso, da meno
di un anno, il corso previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2003 presso un’autoscuola ovvero presso
un istituto scolastico
Gli esami per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori presso le sedi delle autoscuole
possono svolgersi durante una ordinaria seduta d’esame di teoria
per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, a
condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore,
che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e
dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento
della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato
il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.
Le sedute d’esame possono essere richieste
sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Eventuali trasferte del
funzionario esaminatore o trasferte in orario straordinario sono a carico
dell’autoscuola richiedente.
L’identificazione dei candidati non in possesso
di un documento di identità può avvenire anche a mezzo
di fotografia autenticata.
§ 2. Esami dei candidati maggiorenni.
Per quel che concerne gli esami dei candidati maggiorenni,
bisogna preliminarmente considerare che, dalla lettura coordinata dei
commi 1 bis, 1 ter e 11 bis dell’art. 116 del codice della strada,
non deriva l’obbligo per i maggiorenni non muniti di patente di
guida, che intendono conseguire il suddetto certificato, di frequentare
alcun corso. Il comma 11 bis citato, infatti, nel dettare la disciplina
dello svolgimento dei corsi, rinvia esclusivamente al comma 1 bis e
non anche al comma 1 ter dell’art. 116. Conseguentemente, pur
non escludendo la possibilità che i candidati maggiorenni possano
conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
con le modalità previste dal comma 11 bis dell’art. 116,
secondo i programmi stabiliti dal D.M. 30 giugno 2003, si ritiene
che gli stessi possano accedere agli esami direttamente presso gli Uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri senza obbligo di
seguire il corso.
Gli esami presso gli Uffici provinciali sono svolti
secondo la programmazione stabilita dal Direttore dell’Ufficio,
rispettando il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della
seduta.
Gli esami degli allievi delle autoscuole si svolgono
secondo le modalità già indicate al paragrafo 1.2. I candidati
presentati dalle autoscuole, anche se non hanno seguito il corso, devono,
in ogni caso, essere iscritti nel registro di iscrizione.
I candidati maggiorenni che frequentano un corso
presso un istituto scolastico, potranno sostenere l’esame secondo
le modalità previste dal paragrafo 1.1.
Per quanto attiene le modalità di presentazione
della domanda ed i relativi versamenti valgono le istruzioni fornite
al paragrafo 1 con l’eccezione che, in luogo della copia del documento
del genitore, devono presentare copia del proprio documento di identità
e devono essi stessi sottoscrivere la domanda.
Può presentare domanda di partecipazione
all’esame solo chi ha la residenza in Italia.
Per i cittadini stranieri maggiorenni valgono le
regole generali in materia di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno.
§ 3. Esami orali.
In considerazione delle difficoltà di ordine
linguistico o di natura psicofisica di alcuni candidati, possono sostenere
l’esame con il metodo orale, esclusivamente presso l’Ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, coloro che:
a) non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla licenza di
scuola media inferiore;
b) non abbiano la cittadinanza italiana e dichiarino di non conoscere
la lingua italiana nella forma scritta;
c) siano affetti da sordomutismo.
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b)
la richiesta per essere ammesso a sostenere l’esame orale deve
essere corredata da apposita autocertificazione; nell’ipotesi
di cui al punto c) alla domanda deve essere allegato un certificato
medico che attesti la patologia.
L’esame orale consiste in un colloquio che
consente l’oggettiva valutazione della preparazione del candidato.
L’esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz.
§ 4. Esami dei candidati affetti da
dislessia.
Numerosi istituti scolastici ed alcune sedi provinciali
dell’Associazione italiana dislessia, hanno rappresentato le difficoltà
incontrate da candidati affetti da dislessia, per svolgere l’esame
per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori.
Preso atto della problematica posta ed acquisito
il parere della competente Direzione Generale del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca scientifica, si ritiene
opportuno prevedere per i candidati affetti da dislessia, che presentano
certificato medico attestante la patologia, le procedure d’esame
che di seguito si indicano.
Per quanto attiene gli esami svolti in ambito scolastico,
sulla base dell’esperienza acquisita e delle segnalazioni prevenute
da parte di numerosi uffici provinciali, si ritiene che la procedura
d’esame da seguire per i candidati dislessici sia da modificare
nel modo seguente: il responsabile del corso, contestualmente alla prova
d’esame degli altri candidati che seguono la procedura ordinaria,
leggerà al candidato le domande contenute nella scheda quiz (senza
commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni); il candidato
annoterà, sulla scheda d’esame, la risposta che reputa
corretta.
Nel verbale d’esame dovrà essere fatta
menzione, accanto al nominativo del candidato, che lo stesso ha sostenuto
l’esame secondo la procedura indicata nella presente circolare.
I candidati affetti da dislessia che effettuano
l’esame presso la sede dell’Ufficio provinciale saranno
esaminati singolarmente dall’esaminatore. Questi leggerà
le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né esplicare
in alcun modo le proposizioni)al candidato, che annoterà sulla
scheda d’esame la risposta che reputa corretta.
§ 5. Esiti degli esami.
L’esito della prova d’esame dovrà
essere comunicato direttamente dall’esaminatore al candidato alla
fine di ogni singolo turno d’esame.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la
prova con esito positivo gli verrà rilasciato, alla fine della
sessione d’esami, il certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori preventivamente predisposto dall’Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Nel caso di esito negativo, i candidati minorenni
potranno, entro un anno dal termine del corso richiedere, senza limitazioni,
di partecipare ad altre sedute d’esami presso le scuole ovvero
presso le autoscuole, ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri, previa presentazione dell’attestato di
cui all’allegato 2.
In caso di esito negativo da parte di candidati
maggiorenni, non è previsto alcun limite alla partecipazione
ad altre sedute d’esame, previa presentazione della domanda di
cui al punto 1.
Ai candidati respinti, deve essere restituita solo
l’attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto
1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
non viene loro rilasciato. Ai candidati assenti, invece, è consentito
prenotare un nuovo esame sulla base della domanda e dei versamenti già
presentati.
Sono abrogate le seguenti circolari:
Prot. MOT3/4985/M350 del 16 dicembre 2003
Prot. MOT3/2798/M350 del 25 giugno 2004
Prot. MOT3/3627/M350 del 16 settembre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
VISTO
Il Capo del Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero