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Art.
5. Requisiti per la guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere
dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente
di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore
eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori,
previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti
il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. I requisiti
fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti
per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale; 1-quinquies.
Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori
i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno
dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto
del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona
che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida
o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il
certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di
cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti:
«I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente,
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita'
di cui al comma 11-bis sono soggetti».
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