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30 giugno 2005

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115
Art. 5. Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. (GU n. 151 del 1-7-2005)


Oggetto: Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

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Art. 5. Requisiti per la guida dei ciclomotori


1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale; 1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti».