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Comma
1-bis
1-bis.
Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida
di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, si
applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti
fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei
ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente
della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma
di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei
ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
ART.
5-bis. -
(Modificazioni al codice della strada).
1.
Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
ART. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che
provochino la morte di altre persone). -
1.
La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel
titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione
sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento
di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato
al comma 9
del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero
sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del
codice penale";
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di
cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli
organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone
la relativa spesa ai medesimi proventi";
c) all'articolo 213: 1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole:
"Salvo quanto
previsto dal comma 2-quinquies,";
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento,
in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,
dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in
cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne
l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni
del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore
o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per
commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia
stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso
da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che
accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche'
la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili";
d) all'articolo 214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto
dal comma 1-ter,";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto
in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione
e' trattenuto presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per
il pagamento delle spese di custodia";
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui
al comma 1,";
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E' disposta,
inoltre, la confisca del veicolo"".
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originale della legge
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