| Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Roma,
6 luglio 2005
Prot. MOT3/3616/M310
Oggetto:
Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Sulla Gazzetta
Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge
30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".
L’art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in
materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tra le principali
novità introdotte, si segnalano:
1. Rinvio
al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell’obbligo, per i
maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo
di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età
a partire dal 1 ottobre p.v.
3. La possibilità,
per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre
2005, di ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all’Ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata
dai seguenti documenti:
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici
richiesti per la patente di guida della categoria A.
Si evidenzia che l’istanza per ottenere il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere
presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di
età.
4. L’obbligo
di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti
al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste che per quelle in corso,
la documentazione va integrata con la presentazione del certificato medico.
Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato
da uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, del codice della
strada, ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida,
nei casi indicati al comma 4 del medesimo art. 119.
5. I candidati
minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del
certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma
che sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre il certificato
medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data
anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico.
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame
per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere
invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile,
a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente
al 1 luglio, che sostengono l’esame dopo tale data, e che quindi
non erano a conoscenza dell’obbligo di produrre il certificato medico,
potranno sostenere l’esame ma il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione
del certificato medico.
6. I titolari
di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero
sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato
devono restituirlo all’Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.
Ulteriori
istruzioni saranno tempestivamente comunicate nel caso in cui la legge
di conversione del decreto legge 115/2005 apportasse ulteriori modifiche
alla normativa in materia di guida dei ciclomotori.
Il CED fornirà,
con file avvisi, le procedure meccanografiche inerente i certificati in
oggetto.
IL DIRETTORE
GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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