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Circolare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/9/2005 prot.MOT3/4397/M350
Certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori - Decreto legge 30 giugno
2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168
Sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto
2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno
2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione".
In particolare,
per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli articoli
5 e 5bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune novità
che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le disposizioni
già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio
2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi abrogate.
1. È
stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza
dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L'obbligo
di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore
età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi,
possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
a seguito di esame, con le modalità indicate al
paragrafo 2 della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
3. Coloro
che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono
ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti
documenti:
- attestazione di versamento di Euro 29,24 su conto corrente
n. 4028;
- attestazione di versamento di Euro 5,16 su conto corrente
n. 9001;
- certificato medico, di data non anteriore a sei mesi
che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente
di guida della categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino
al 1 gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata
da un "medico di medicina generale" che deve attestare che il
richiedente sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio
non ostative all'uso del ciclomotore". Al riguardo, questa Amministrazione
ha interessato il competente Ministero della salute, affinché lo
stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche
minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori,
nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione
di idoneità. Nelle more che il Ministero della salute fornisca
le suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni
rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime
libero professionale sia nell'ambito di strutture pubbliche, che attestino
che l'interessato sia in possesso di "condizioni psicofisiche di
principio non ostative all'uso del ciclomotore";
- attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola.
Detto corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30 giugno
2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare
alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre
norme di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto
della legge. Non sono ammesse più di tre ore di assenza. Le
autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia per candidati
maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere
l'esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi
registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno
2003. L'attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine
del corso, conformemente al modello previsto all'allegato 1 della presente
circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di
frequenza a coloro che superano le tre ore di assenza.
4. La domanda
da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame
del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il
modello 21l2 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella "patente
richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".
5. L'istanza
per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha
già compiuto il diciottesimo anno di età.
6. L'obbligo
di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti
al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
per esame.
7. I candidati
minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del
certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che
sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico
per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori.
8. Coloro
che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono
produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito
positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato
medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più
breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già
prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale
data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il
certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo
previa presentazione del certificato medico.
9. Non sono
obbligati a produrre l'attestazione di frequenza del corso i maggiorenni
i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente
tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l'obbligo
di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato
all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro
il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
10. Eventuali
richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità
psicofisica.
11. I titolari
di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero
sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato
devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
nel caso in cui conseguano una patente di guida.
La
legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia:
a) possibilità
di sottoporre a procedimento di revisione il titolare
di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi
dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della
sussistenza dei requisiti psicofisici;
b) possibilità
di sospendere il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 129 del codice della strada,
in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;
c) possibilità
di revocare il certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130 del codice della strada, in caso
di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;
d) introduzione
del principio della scadenza di validità del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 126 del
codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le
scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo
provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura
di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di
validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente
sul certificato stesso.
IL DIRETTORE
GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
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AUTOSCUOLA______________________
ATTESTATO
DI FREQUENZA
Si attesta
che il/la Sig__ _____________________________________ , nato/a a ________________________________,
il ____________________________, ha frequentato, presso questa autoscuola,
il corso di 12 ore previsto dall’art. 116, comma 1 ter, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il corso
si è svolto dal giorno _________________ al giorno ______________.
Data
FIRMA
IL RESPONSABILE DELL’AUTOSCUOLA
TIMBRO
AUTOSCUOLA
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