| Articolo
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1. All'articolo 126-bis,
comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato:
«decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni
dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del
veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile
della violazione, e' riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato,
al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti
degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti
di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita
totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti
da riattribuirsi a norma del presente comma.
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