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Roma, 3 luglio 2006 OGGETTO: Circolazione dei ciclomotori - Art.97 C.d.S. e artt.248 e ss. regolamento di esecuzione e attuazione C.d.S. - Nuove procedure amministrative informatizzate
Il vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine della loro circolazione su strada, ad una procedura di “immatricolazione” in parte simile a quella prevista dall’art. 93 c.d.s. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati identificativi dell’intestatario), e di una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il d.P.R. n. 153/2006. Tuttavia, rispetto alla ordinaria immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sussistono talune rilevanti differenziazioni che derivano dalla natura della nuova targa per ciclomotori. Infatti, l’art. 97 c.d.s. definisce la targa dei ciclomotori come targa personale. In quanto tale, la targa costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell’intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell’ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto. Ne consegue, quindi, l’obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione. Appare evidente, perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione. Quest’ultimo infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell’intestatario del contrassegno stesso. La nuova
targa, viceversa, può essere utilizzata, di volta in volta, per
la circolazione di più ciclomotori solo a condizione che: Da quanto
sin qui descritto discende, inoltre, la possibilità: Non risulta possibile, viceversa, il rilascio di una targa disgiunto dal rilascio di un certificato di circolazione. Poichè la targa identifica il ciclomotore solo nel momento in cui questa viene associata al veicolo, in sede di “prima immatricolazione” il sistema informativo assegna al ciclomotore stesso un numero identificativo, denominato brevemente “CIC” (Codice Identificativo Ciclomotore), che viene riportato nel certificato di circolazione e la cui funzione è appunto quella di consentire di individuare il veicolo in modo univoco anche allorché allo stesso non sia associata una targa. Detto codice resta definitivamente abbinato al ciclomotore (al contrario, quindi, di quanto accade per la targa) e non è soggetto a variazioni successive; conseguentemente, deve essere sempre annotato in tutti gli eventuali certificati di circolazione a vario titolo rilasciati nel tempo. Pertanto, al fine della richiesta di qualsivoglia operazione (con la sola esclusione, ovviamente, della “prima immatricolazione”) è necessario che l’utente interessato riporti il “CIC” sul mod. TT 2118; ciò anche nel caso in cui venga richiesta la sospensione o la cessazione del ciclomotore dalla circolazione. Tutto ciò premesso, rileva evidenziare che il nuovo sistema di targatura non ha in alcun modo modificato la natura giuridica del ciclomotore che resta, in ogni caso, un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico. L’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Direzione Generale, rappresenta quindi l’unica banca dati nella quale continuano ad essere registrati tutti i dati, sia tecnici sia amministrativi, attinenti ai ciclomotori in circolazione. Ovviamente, si tratta di dati che, a determinate condizioni, sono accessibili da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle modalità chiarite nel capitolo VIII). Come già accennato, il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indirizzo provvederanno a distruggere le eventuali giacenze. Ne consegue, quindi, che dovranno essere regolarmente evase tutte le istanze di rilascio di contrassegni di identificazione e di certificati di idoneità tecnica presentate sino al 13 luglio 2006. I medesimi Uffici, inoltre, avranno cura di richiedere tempestivamente ai Concessionari ed ai Costruttori interessati la restituzione dei contrassegni di identificazione e dei certificati di idoneità tecnica eventualmente in loro possesso, in quanto non rilasciati entro la data del 13 luglio 2006, e provvederanno anche in tal caso alla loro distruzione. Detta restituzione dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 luglio 2006. In particolare, i Concessionari sono altresì tenuti a presentare, entro il 14 luglio 2006, l’elenco completo dei contrassegni di identificazione assegnati sino al 13 luglio 2006 compreso. L’obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste, però, solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006. Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione. Al di fuori della predetta ipotesi, la scelta di “immatricolare” un ciclomotore, già immesso in circolazione prima del 14 luglio 2006, è demandata alla libera decisione dell’utente che, a norma dell’art. 9 del d.P.R. n. 153/2006, ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il rilascio della targa e del certificato di circolazione. Tuttavia,
si richiama l’attenzione sui seguenti casi particolari che potranno
verificarsi a decorrere dal 14 luglio 2006: Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori, così come illustrate nel dettaglio nei paragrafi seguenti, potranno essere gestite in via telematica, oltre che dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), anche dagli Studi di consulenza automobilistica all’uopo abilitati (cfr. capitolo IX) secondo le modalità descritte nel Manuale disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it. Al riguardo, rileva evidenziare che possono essere abilitati al rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori esclusivamente i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (e successive modifiche e integrazioni) autorizzati all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori debbono, infine, essere espletate in tempo reale; pertanto, il rilascio dei documenti e delle targhe deve avvenire contestualmente alla presentazione dell’istanza dell’utente. Di conseguenza, deve escludersi la possibilità, sia da parte degli UMC sia da parte degli Studi di consulenza abilitati, di rilasciare qualsivoglia documento a titolo di permesso provvisorio di circolazione che, peraltro, esporrebbe l’utente a possibili sanzioni in caso di accertamento su strada, con conseguente responsabilità patrimoniale per il danno subito dal cittadino. Un’ultima avvertenza di carattere generale concerne la verifica dell’assolvimento degli obblighi di revisione periodica. Se si tratta di ciclomotori nuovi di fabbrica, la questione ovviamente non si pone poichè, per norma generale, l’obbligo di sottoposizione alla prima revisione insorge solo alla scadenza del quarto anno dalla data di immissione in circolazione. Per quanto concerne i ciclomotori gia “immatricolati”, all’atto della emissione di un nuovo certificato di circolazione o di un duplicato dello stesso, il dato relativo all’ultima revisione effettuata è registrato automaticamente sul documento, essendo già stato acquisito in Archivio. Nel caso in cui il certificato di circolazione venga emesso per la prima volta con riferimento ad un ciclomotore già circolante con certificato di idoneità tecnica, si veda quanto precisato nel capitolo II – paragrafo C.2.
Il certificato
di circolazione è rilasciato a nome di chi se ne dichiara proprietario,
con l’indicazione del numero di targa e del “CIC” (generato
automaticamente dal sistema) abbinati al ciclomotore per il quale il certificato
stesso è rilasciato; in tal caso, pertanto, vi è perfetta
coincidenza tra proprietario del veicolo, intestatario del certificato
di circolazione e titolare della targa. Nel caso
di usufrutto, il certificato di circolazione è rilasciato a nome
del nudo proprietario e devono essere indicate: Nel caso
di locazione con facoltà di acquisto, il certificato di circolazione
è rilasciato a nome del locatore e devono essere indicate: Nel caso
di acquisto con patto di riservato dominio, il certificato di circolazione
è rilasciato a nome dell’acquirente e devono essere indicate: Se il ciclomotore
è oggetto di locazione senza conducente, sul certificato di circolazione
devono essere indicati: Al tale ultimo riguardo si rammenta che il locatario, per poter circolare su strada, deve essere munito del certificato di circolazione in originale, ovvero della fotocopia autenticata in conformità a quanto prescritto dall’art. 180, comma 4, c.d.s..
La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia. La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni; In tal caso, tuttavia, l’istanza tesa al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà da produrre a corredo, sono sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Per quanto concerne l’intestazione del certificato di circolazione a nome di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. e di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria “residenza normale”, si ritiene di poter estendere le istruzioni impartite, rispettivamente, con le circolari prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003, prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell’11 novembre 2003 in tema di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si fa presente, infine, che sui certificati di circolazione intestati a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio 1989, n. 54 in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l’aspetto operativo, ciò si rende possibile attraverso l’immissione del codice “III” o “YUI” nel campo riservato allo “Stato estero di nascita” delle maschere di acquisizione delle anagrafiche. Con riferimento, infine, alla intestazione dei certificati di circolazione, e delle relative targhe, a nome di cittadini extracomunitari, si rinvia alle istruzioni generali già impartite in tema di possesso di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. da ultima la circolare prot. 1687/M352 del 20 marzo 2006).
Poiché l’impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell’imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario del certificato di circolazione, e della relativa targa, può essere unicamente l’imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest’ultimo.
Intestataria del certificato di circolazione e della relativa targa è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali). La medesima regola si applica anche alle società costituite in uno Stato extracomunitario ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria. Per quanto concerne, invece, le società costituite in uno dei Paesi della U.E., che abbiano comunque un rapporto stabile con il territorio italiano, pur non avendo in Italia una sede secondaria bensì mere unità locali, si rinvia ad apposita circolare con la quale saranno impartite istruzioni generali ai fini dell’applicazione dell’art. 134, comma 1bis, c.d.s., come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Per quanto
concerne, infine, le società semplici, il certificato di circolazione
può essere intestato a richiesta degli interessati:
Ad istanza
di parte, il certificato di circolazione può essere intestato:
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente in capo all’Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati a nome dell’organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza “pro tempore” (ma senza che vengano indicati i dati anagrafici relativi a quest’ultimo).
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all’eventuale sede periferica.
Le istanze
di rilascio di certificato di circolazione e di targa saranno compilate
utilizzando la nuova versione del mod. TT 2118, in corso di predisposizione. L’istanza
deve essere sottoscritta: L’istanza può, altresì, essere sottoscritta dal responsabile dello Studio di consulenza al quale il committente ha dato incarico per la presentazione della pratica presso un UMC o presso un altro Studio di consulenza abilitato, ovvero dal responsabile del medesimo Studio di consulenza abilitato al quale si sia direttamente rivolto il committente. In tal caso, però, l’istanza deve essere presentata unitamente al mod. TT 2120.
Per il rilascio
del solo certificato di circolazione, è prescritto il pagamento
di: Se viene
richiesto anche il rilascio della targa, è altresì dovuto
il pagamento di:
Si riporta di seguito la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di circolazione, a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi ovvero già circolanti.
- certificato di omologazione comunitario (COC), rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso; Il certificato
di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle
vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei
Paesi membri UE; esso contiene, nel caso di specie, i dati identificativi
e le caratteristiche tecniche del ciclomotore necessari per la compilazione
del certificato di circolazione. Il codice OA rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati in Archivio i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione del certificato di circolazione.
Si tenga presente infine che, per i ciclomotori nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita la “immatricolazione in deroga”, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in materia.
Il certificato di circolazione è rilasciato sulla base del certificato di idoneità tecnica.
In caso di
ciclomotori provenienti da uno dei Paesi della Unione Europea o aderenti
allo Spazio Economico Europeo, devono essere prodotti: Si tenga
presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata: b.2) C.O.C.
in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia
dello stesso;
Il rilascio del certificato di circolazione è subordinato al rispetto delle norme vigenti in Italia per la prima immissione in circolazione. La documentazione da presentare è la stessa di quella indicata al precedente paragrafo B.3.3), con l’eccezione che il documento di circolazione (ovvero la certificazione sostitutiva) deve essere legalizzato o apostillato secondo quanto indicato nella circolare 133/85 del 28 agosto 1985 e successive modifiche e d integrazioni.
Dal punto di vista sostanziale, le procedure di rilascio dei certificati di circolazione e delle relative targhe si fondano sugli stessi criteri attualmente applicati nelle procedure di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Pertanto,
si rinvia in particolare alle istruzioni generali vigenti in tema di: C) Primo rilascio di certificato di circolazione e di targa
Per il rilascio del certificato di circolazione, occorre immettere in Archivio il codice di omologazione contenuto nel certificato di idoneità tecnica o nel COC. Se l’omologazione non è presente in Archivio, ovvero nel certificato di idoneità tecnica non è indicato il codice di omologazione, si rende indispensabile digitare tutti i dati tecnici del veicolo necessari per la stampa del certificato di circolazione. A tale proposito, si evidenzia altresì che l’annotazione sul certificato di circolazione della idoneità tecnica del ciclomotore al trasporto di un passeggero (oltre al conducente) si rende possibile solo a condizione che siano già presenti in Archivio i relativi dati di omologazione. Per la stampa
del certificato di circolazione, sono stati predisposti due modelli, identici
nel contenuto e che si differenziano solo perché di diverso formato:
Il rilascio del certificato di circolazione, e della eventuale relativa targa, è subordinato alla restituzione del certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di idoneità tecnica, dovrà essere prodotta la relativa ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, comprovante l’avvenuta denuncia. La dichiarazione deve essere formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999. Si fa presente, inoltre, che deve essere acquisita in Archivio la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica, che sarà registrata come data di prima immissione in circolazione del veicolo. Per quanto
concerne, infine, la verifica dell’assolvimento degli obblighi di
revisione, occorre distinguere le seguenti ipotesi: Nel caso in cui il certificato di idoneità tecnica sia stato smarrito o sottratto, ovvero sia stato distrutto o deteriorato in modo tale da rendere illeggibili, in tutto o in parte, i dati tecnici in esso contenuti, il rilascio del certificato di circolazione (e dell’eventuale relativa targa) può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore. D) ”Reimmatricolazione”
Non essendo possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione della stessa ne deve necessariamente essere richiesto li rilascio di una nuova; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione. Tanto più che, in caso di ritrovamento della targa smarrita o sottratta, successivamente alla richiesta di rilascio del nuovo certificato di circolazione, l’intestatario è tenuto a distruggerla. Ovviamente, se l’interessato è in possesso di altra targa, al momento non associata ad altro ciclomotore, potrà utilizzarla in sostituzione di quella smarrita, sottratta o distrutta, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa. In ogni caso, all’istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell’avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione della targa; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999. All’istanza va altresì allegato il certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa smarrita, sottratta o distrutta; se anche questo fosse stato sottratto, smarrito o distrutto, deve esserne comprovata l’avvenuta denuncia agli organi di polizia secondo le predette modalità. Unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all’interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa sottratta, smarrita o distrutta. Infine, per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.
Le considerazioni
svolte al precedente paragrafo D.1) valgono anche nel caso di deterioramento
della targa, ma con l’avvertenza che: Anche in tal caso, unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all’interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa deteriorata.
L’intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la sospensione del proprio ciclomotore dalla circolazione (cfr. capitolo V), può in ogni momento chiederne la reimmissione in circolazione. A tal fine,
occorre procedere alla “reimmatricolazione” del ciclomotore
sospeso, con conseguente emissione di un nuovo certificato di circolazione
e di una nuova targa, nel caso in cui l’intestatario: Viceversa, se l’intestatario ha la disponibilità della stessa targa precedentemente associata al ciclomotore di cui viene richiesta la reimmissione in circolazione, si applica la procedura di duplicazione del certificato di circolazione descritta al capitolo III) – paragrafo C). Ottenuto
il rilascio del nuovo certificato di circolazione, la circolazione su
strada del ciclomotore è in ogni caso subordinata al regolare adempimento
degli obblighi di revisione; pertanto: L’intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la cessazione del proprio ciclomotore dalla circolazione, per esportazione o per perdita di possesso (cfr. capitolo VI – paragrafi A e B), può chiederne la reimmissione in circolazione nel caso in cui il ciclomotore non sia stato più esportato all’estero ovvero, a seconda dei casi, l’intestatario ne sia rientrato in possesso. Anche in tali ipotesi, si procede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa (sempre che l’intestatario non ne abbia già una disponibile e non associata ad altro ciclomotore). La medesima procedura si applica anche nell’ipotesi in cui l’intestatario del ciclomotore cessato dalla circolazione, risoltosi a non esportarlo più all’estero ovvero, a seconda dei casi, essendone rientrato in possesso, lo ceda ad altri prima di averne chiesto la “reimmatricolazione”. In quest’ultimo caso, il nuovo certificato di circolazione, e la nuova eventuale targa, saranno rilasciati ad istanza dell’acquirente munito di fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall’intestatario del certificato stesso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esemplificata nell’Allegato 1 alla presente circolare. Alla fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell’intestatario che ha provveduto alla autenticazione. Il rilascio del nuovo certificato di circolazione (e della eventuale relativa targa), può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore.
La procedura
è gestibile solo a condizione che il ciclomotore oggetto di vendita
sia già munito di certificato di circolazione. Nell’ipotesi in esame, inoltre, occorre che il ciclomotore sia stato preventivamente sospeso dalla circolazione su richiesta del venditore. Di conseguenza, all’istanza deve essere allegata la fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall’intestatario del certificato stesso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esemplificata nell’Allegato 1 alla presente circolare. Alla fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell’intestatario che ha provveduto alla autenticazione. Il trasferimento della proprietà del ciclomotore non dà luogo ad emissione di un tagliando di aggiornamento (così come avviene per gli autoveicoli ed i motoveicoli), bensì al rilascio di un nuovo certificato di circolazione, dovendo essere annotato il numero di targa personale assegnato all’acquirente. Ovviamente, anche in tal caso, non si procede al rilascio di nuova targa se l’acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore.
Quanto illustrato nel precedente paragrafo E.1) trova applicazione anche nel caso di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio. Appare tuttavia
necessario precisare che:
A.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione
All’istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell’avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999. Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuto il certificato di circolazione sottratto o smarrito, l’intestatario deve provvedere a distruggerlo. Per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.
Si procede
al rilascio di un duplicato anche in caso di deterioramento del certificato
di circolazione, con l’avvertenza che: B) Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione Ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni od allestimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare dall’art. 78 c.d.s. e dall’art. 236 del relativo regolamento di esecuzione) l’aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione. Si segnala, peraltro, che l’operazione in esame sarà attiva, sia per gli UMC che per gli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo IX) solo a partire dal 16 ottobre 2006. C) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso Nel caso
in cui il ciclomotore sia stato sospeso dalla circolazione (cfr. capitolo
V) ed il medesimo intestatario intenda reimmetterlo in circolazione (es.
perché il ciclomotore non è stato più venduto ad
altri), l’intestatario stesso può richiedere il duplicato
del certificato di circolazione solo se vi debba essere annotato il medesimo
numero di targa già associato al ciclomotore stesso prima della
sospensione.
Si procede all’aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Pertanto gli interessati, all’atto della richiesta di annotazione della variazione di residenza nei registri anagrafici, richiedono ai competenti Uffici comunali anche l’apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l’aggiornamento del certificato di circolazione. Entro 30 giorni dalla registrazione della variazione anagrafica, i Comuni trasmettono all’Ufficio Centrale Operativo (UCO), per via telematica o su supporto cartaceo, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza. L’UCO provvede quindi ad emettere un tagliando autoadesivo, da applicare sul certificato di circolazione, che viene recapitato per posta all’interessato presso la nuova residenza (cfr. art. 252, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, come novellato dal d.P.R. n. 153/2006) L’operazione è esente dal pagamento sia delle imposte di bollo sia dei diritti di cui alla legge n. 870/1986.
Anche in
tal caso, l’aggiornamento del certificato di circolazione avviene
mediante rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato
stesso, ma la procedura viene avviata mediante istanza da presentare direttamente
ad un UMC, ovvero ad uno degli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo
IX), ed il tagliando viene rilasciato contestualmente alla presentazione
dell’istanza stessa. L’operazione
è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente
postale 9001, nonché al versamento di una imposta di bollo dovuta
per l’istanza (€ 14,62 sul conto corrente postale 4028). V) SOSPENSIONE DEL CICLOMOTORE DALLA CIRCOLAZIONE
In tutti i casi in cui l’intestatario non intenda utilizzare il proprio ciclomotore, può richiederne la sospensione dalla circolazione, con la conseguenza di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (ovviamente, previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione). All’istanza deve essere allegato il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato, del ciclomotore del quale si richiede la sospensione dalla circolazione; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l’avvenuta denuncia. All’interessato viene rilasciato, contestualmente all’istanza, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione. L’operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001, nonché al versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028. B) sospensione propedeutica ad altre procedure L’intestatario
che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con
patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto
o di locazione con facoltà di acquisto, è tenuto a presentare
apposita comunicazione scritta utilizzando il modulo allegato alla presente
circolare (All. 2). All’interessato viene rilasciato, contestualmente alla presentazione della comunicazione, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione. Poiché
la comunicazione ha il solo scopo di aggiornare i dati di Archivio, in
quanto fase necessaria del procedimento volto alla emissione del certificato
di circolazione in capo al nuovo proprietario, ovvero all’emissione
del certificato di circolazione nel quale dovrà essere annotata
la vendita con patto di riservato dominio, la costituzione dell’usufrutto
o la locazione con facoltà di acquisto (cfr. capitolo II –
paragrafo E.2), il rilascio del certificato è esente dal pagamento
dei diritti di cui alla legge n. 870/1986 e dalle imposte di bollo.
In caso di
esportazione del veicolo all’estero, l’intestatario del ciclomotore
è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla
circolazione, allegando: All’interessato viene rilasciato, contestualmente all’istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore. B) Cessazione per perdita di possesso Tenuto conto della natura giuridica del ciclomotore, che resta un bene mobile non registrato, nonché della insopprimibile necessità di sospendere il ciclomotore dalla circolazione ogni qualvolta l’intestatario intenda porlo nella disponibilità di un altro soggetto (trasferimento di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto – cfr. capitolo V - paragrafo B), la cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso può realizzarsi, di fatto, soltanto in caso di furto o di appropriazione indebita del ciclomotore. A tal fine,
l’intestatario del ciclomotore deve allegare all’istanza: Se con il furto del ciclomotore è stata sottratta anche la targa, in Archivio deve essere annotata sia la cessazione del ciclomotore dalla circolazione sia la cessazione della relativa targa la quale, in caso di ritrovamento successivo, deve essere distrutta a cura dello stesso titolare. All’interessato viene rilasciato, contestualmente all’istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta. Se la targa non è stata oggetto di furto, la stessa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore. L’operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028. C) Cessazione per demolizione In caso di
demolizione, la cessazione del ciclomotore dalla circolazione è
disposta su istanza dell’intestatario alla quale deve essere allegata: All’interessato viene rilasciato, contestualmente all’istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.
Se quest’ultimo non intenda riutilizzarla, provvede direttamente alla sua distruzione e ne dà comunicazione, utilizzando la modulistica allegata (All. 3) ad uno degli UMC, ovvero ad uno Studio di consulenza abilitato (cfr. capitolo IX), al fine dell’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli – sezione “ciclomotori”. Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La comunicazione non è soggetta al pagamento di imposte di bollo né dei diritti di cui alla legge n. 870/1986. All’interessato viene rilasciato, contestualmente all’istanza, una ricevuta di avvenuta comunicazione della distruzione della targa.
Conseguentemente l’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Amministrazione, costituisce l’unica fonte presso la quale si rende possibile l’acquisizione di ogni dato (sia tecnico sia amministrativo) relativo ai veicoli in parola. Resta fermo, in ogni caso, che i dati anagrafici acquisiti in Archivio non soddisfano l’esigenza (civilistica) di comprovare il diritto di proprietà (od altro diritto reale) sul bene, ma svolgono unicamente la funzione (di preminente interesse di ordine pubblico) di rendere certa l’identità del responsabile della circolazione del ciclomotore. Ciò posto, e nel rispetto delle vigenti norme in materia (legge n. 241/1990 e relativo regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 184/2006), chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può richiedere ad uno degli UMC il rilascio di “Visure targa” allo scopo di acquisire cognizione delle generalità del responsabile della circolazione di uno o più ciclomotori. Ovviamente, se la richiesta è formulata dall’intestatario del ciclomotore, ovvero dal titolare della targa, non trovano applicazione le limitazioni previste in tema di accesso ai documenti amministrativi; in tal caso gli UMC possono rilasciare le seguenti visure: -“Visura
ciclomotore”; In ogni caso, i predetti certificati sono rilasciati su istanza alla quale debbono essere allegate le attestazioni di versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028. IX) PROCEDURE GESTITE PER IL TRAMITE DEGLI STUDI DI CONSULENZA
Ai fini dell’abilitazione all’uso delle procedure di rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione per ciclomotori, lo Studio di consulenza interessato presenta apposita istanza (All. 4) presso l’UMC del luogo ove è ubicata la propria sede. Ricevuta
l’istanza, l’UMC verifica che lo Studio di consulenza: Effettuate con esito positivo le predette verifiche, l’UMC abilita lo Studio di consulenza utilizzando la mappa “UTAG”. L’abilitazione
consente l’utilizzo di tutte le procedure finalizzate: Tuttavia,
ritenendo opportuno rendere operative le nuove procedure secondo un criterio
di gradualità, gli Studi di consulenza abilitati potranno provvedere: Lo Studio di consulenza abilitato, infine, è legittimato ad esporre, all’esterno dei locali della propria sede, l’insegna di cui all’allegato 3 al d.P.R. n. 153/2006; viceversa, è tenuto a rimuovere l’insegna in tutti i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la decadenza dell’operatività dei collegamenti (cfr. successivi paragrafi E ed F) e l’eventuale illegittima esposizione è segnalata dall’UMC alla competente Provincia. Si fa presente infine che, a seguito della recente riforma di questa Amministrazione, deve ritenersi ammessa la modificazione della intestazione dell’insegna da “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” a “Ministero dei trasporti”. B) Gestione della modulistica e delle targhe
L’UMC, consegna allo Studio di consulenza abilitato il numero di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi di aggiornamento richiesti dallo Studio stesso con l’istanza di abilitazione. Prima di procedere alla assegnazione dei sub-lotti di targhe, l’UMC richiama la mappa “ALSA” e procedere con le modalità già in uso per gli altri veicoli. Dell’avvenuta
consegna è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una
destinata allo Studio di consulenza, nel quale debbono essere succintamente
indicati: Il verbale è sottoscritto dal funzionario responsabile dell’UMC, unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna, e vi appone il timbro dell’Ufficio. Per quanto concerne in particolare le targhe, si fa presente che le stesse devono essere consegnate senza pretesa di alcun corrispettivo in quanto il pagamento viene effettuato attraverso i singoli versamenti degli utenti all’atto della richiesta di rilascio Gli Studi di consulenza sono tenuti a corrispondere il costo delle targhe (comprensivo sia del costo di produzione sia della relativa maggiorazione) solo in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe che risultano loro consegnate; il relativo pagamento deve avvenire previo versamento cumulativo sul c.c.p. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.
La presa in carico e l’utilizzo delle targhe, dei certificati di circolazione e dei tagliandi devono essere annotati in appositi e separati registri cartacei. I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell’UMC, apponendo sull’ultimo foglio la seguente dicitura: “Il presente registro dello Studio di consulenza ……………….. consta di numero …. pagine ed è riferito all’anno …...”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell’Ufficio. Nei medesimi
registri (gli Allegati 5 e 6
ne riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i
seguenti dati: La contabilizzazione progressiva delle targhe e della modulistica utilizzata e scartata deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare le targhe e la modulistica assegnate per ciascun lotto, secondo l’allegata esemplificazione (All. 6). Entro il 31 dicembre di ogni anno, i certificati di circolazione scartati debbono essere riconsegnati al competente UMC che provvede alla loro distruzione secondo le vigenti disposizioni. Dell’avvenuta
riconsegna dei certificati di circolazione destinati alla distruzione,
l’UMC redige apposito verbale in duplice copia (di cui una destinata
allo Studio di consulenza) , nella quale debbono essere riportati: Il funzionario responsabile dell’UMC sottoscrive il verbale, unitamente alla persona che ha effettuato la riconsegna, e vi appone il timbro dell’Ufficio. Ciascuno Studio di consulenza è tenuto ad allegare la propria copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione dei certificati di circolazione. I tagliandi di aggiornamento scartati sono distrutti a cura dello Studio di consulenza non prima di un anno dalla data di esaurimento del lotto cui fanno parte. Con separata circolare saranno impartite istruzioni per la gestione informatizzata dei registri.
Tutto il materiale ricevuto in consegna deve essere custodito adottando ogni misura di sicurezza che ciascuno Studio di consulenza riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la corretta conservazione. C) Modalità operative generali
Fermi restando i principi generali contenuti nella legge n. 264/1991, lo Studio di consulenza abilitato può acquisire l’istanza anche attraverso un altro Studio di consulenza non abilitato all’uso delle procedure inerenti l’immissione in circolazione (o la cessazione) di ciclomotori, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 6 della medesima legge n. 264/1991. In tal caso, sul mod. TT 2118 deve essere apposto sia il timbro dello Studio di consulenza abilitato sia il timbro dello Studio di consulenza che ha svolto l’intermediazione; allo stesso, inoltre, deve essere allegato il mod. TT 2120, sottoscritto dall’utente intestatario della pratica, comprovante l’incarico affidato allo Studio di consulenza che ha svolto l’intermediazione.
Prima di
procedere al rilascio della documentazione richiesta dall’utente,
lo Studio di consulenza abilitato è tenuto, Espletate le predette verifiche, lo Studio di consulenza abilitato si collega con il CED di questa Direzione Generale utilizzando la mappa “ST00” secondo le modalità illustrate nell’apposito Manuale. Il CED, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell’Archivio Nazionale Veicoli . sezione “ciclomotori”, consente la stampa immediata del documento richiesto associando, ove necessario, il numero di targa già in possesso dell’utente (se non già associato ad altro ciclomotore) ovvero il primo numero di targa disponibile fra quelle assegnate allo Studio di consulenza abilitato. Lo Studio di consulenza abilitato provvede, altresì, alla immediata consegna all’utente del documento e dell’eventuale targa. Entro le
ore 20:00 di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza abilitato
è tenuto a stampare, utilizzando la transazione “PRSU”,
l’elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.
Entro la
fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo
a quello di rilascio del documento e della eventuale targa, lo Studio
di consulenza abilitato consegna al competente UMC: L’UMC controlla che l’elenco prodotto dallo Studio di consulenza abilitato corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione a corredo, provvede a protocollarle e ad archiviarle. Il documento
e l’eventuale targa si considerano regolarmente rilasciati a condizione
che:
In caso di accertate irregolarità, l’UMC cancella dall’archivio elettronico il documento o la targa irregolarmente rilasciati e respinge l’istanza dell’utente unitamente alle relative documentazioni. Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza abilitato deve restituire il documento o la targa, irregolarmente emessi, all’UMC che provvede a distruggerli. Il rigetto
dell’istanza deve essere formalizzato dall’UMC apponendo sul
Mod. TT 2118: A seguito del rigetto dell’istanza e della relativa documentazione per accertata irregolarità, tutte le ricevute di versamento inerenti l’operazione annullata (costo targhe, diritti previsti dalla legge n. 870/1986 ed imposte di bollo) non possono essere restituite, ma debbono essere trattenute agli atti dell’UMC ed allegate alla fotocopia del mod. TT2120 sul quale è stato annotato il rigetto stesso. Ciò in considerazione del fatto che l’operazione, sebbene successivamente annullata, è comunque stata effettuata ed ha prodotto l’emissione, ancorché in modo irregolare, di documenti o di targhe.
Rientrano in quest’ambito le irregolarità di natura formale che non consentono di comprovare la sussistenza di tutti i presupposti in base ai quali le vigenti norme consentono che l’operazione venga svolta. A titolo
meramente esemplificativo, realizzano l’ipotesi in esame: Inoltre,
si fa presente che:
Si tratta, in tal caso, di irregolarità di tipo sostanziale, che si realizzano in presenza di violazione delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali l’operazione può essere effettuata. Sempre a
titolo meramente esemplificativo, le ipotesi concrete maggiormente ricorrenti
possono essere riferite a:
Ogni altra ipotesi, che non possa essere ricondotta al concetto di irregolarità formale o sostanziale, così come descritto nei precedenti paragrafi D.2) e D.3), deve essere trattata alla stregua di un errore sanabile. In tal caso l’UMC provvede ad intimare, allo Studio di consulenza abilitato, ad effettuare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni. All’infruttuoso decorso del termine, il documento e l’eventuale targa rilasciate dallo Studio di consulenza abilitato saranno considerati come irregolarmente emessi e, pertanto, l’UMC provvederà al loro annullamento d’ufficio, con conseguente applicazione dei principi generali già illustrati nel precedente paragrafo D.1). Si fa presente, infine, che l’elencazione delle irregolarità descritte nei precedenti paragrafi D.2) e D.3) ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo; di conseguenza, tenuto conto delle classificazioni concettuali evidenziate, la verifica delle concrete ipotesi dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento di ciascun funzionario addetto al controllo. E) Sospensione dei collegamenti Se lo Studio di consulenza abilitato non ottempera, entro il termine prescritto, all’obbligo di restituzione del documento o della targa irregolarmente rilasciati, l’UMC sospende cautelativamente l’operatività del collegamento telematico con il CED fino alla effettiva restituzione, utilizzando la mappa “UTAG”. Nell’ipotesi
in cui la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi
all’accertata irregolarità, l’UMC: In caso di recidiva, il collegamento è sospeso per un periodo pari a 90 giorni naturali e | |||||||||