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Roma, 14 luglio 2006
Circ.
del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7
Il
Decreto Legislativo 21.11.05, n.
286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.1.06 n. 6,
dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera
b) della Legge 1.03.2005, n. 32, ha provveduto al riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di esercizio dell’attività di autotrasporto
di merci per conto di terzi.
Con il medesimo decreto legislativo, inoltre, è stata data attuazione
alla norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 18 aprile 2005, n.
62 (Legge Comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE sulla
formazione dei conducenti professionali.
La riforma interessa l’attività degli organi di controllo,
soprattutto per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio introdotto
dagli artt. 7 ed 8, le relative procedure di applicazione delle sanzioni,
l'introduzione di un percorso formativo per i conducenti professionali
attraverso il rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)
nonché le procedure per applicare a quest’ultimo la decurtazione
di punti conseguenti all’accertamento di violazioni stradali.
1. LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO
DI COSE IN CONTO TERZI
La riforma dell’autotrasporto, introdotta dal citato D.L.vo n. 286/2005,
che, almeno per le materie che non richiedono l’emanazione di decreti
attuativi, è entrata in vigore il 24.2.2006, ha allineato le norme
italiane a quelle europee per quanto riguarda l’esercizio dell’attività
di autotrasporto di cose ed ha previsto la liberalizzazione regolata del
settore
La nuova disciplina ha definitivamente superato il modello di esercizio
basato sul possesso del titolo autorizzatorio per ciascun veicolo, ed
ha inoltre previsto la soppressione del sistema vincolante delle tariffe
a forcella con l'introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione
dei prezzi, con il vincolo del rispetto delle regole sulla sicurezza stradale.
1.1 Il contratto di trasporto
Nel nuovo assetto normativo del D.L.vo 286/2005, notevole importanza presentano
le disposizioni che riguardano la forma del contratto. L’art 6 del
D.L.vo 286/2005, infatti, stabilisce, in conformità ai criteri
dettati dalla legge delega, che di regola, la forma sia scritta
e prevede l’adozione, con decreto dirigenziale
della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di modelli contrattuali tipo per favorire l’uso della stessa.
Si è inoltre prevista la facoltà di stipula di accordi di
diritto privato da parte delle organizzazioni associative di vettori e
di utenti dei servizi di trasporto, nell’interesse delle imprese
rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali
sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione
e di sicurezza sociale, purché con determinati requisiti formali
e previa notifica al D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con il Decreto
Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 1) sono stati approvati
tali modelli ed individuati gli elementi obbligatori dei medesimi (nome
e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore, numero
di iscrizione del vettore all’Albo degli autotrasportatori, tipologia
e quantità della merce trasportata, corrispettivo del servizio
di trasporto e modalità di pagamento, luogo di presa in consegna
e di riconsegna della merce), nonché gli elementi eventuali (termini
temporali per la riconsegna della merce, istruzioni aggiuntive del committente
o del caricatore).
La nuova normativa non richiede, peraltro, che il contratto di trasporto,
quando redatto in forma scritta, debba essere portato a bordo del veicolo
durante il viaggio. Gli organi di polizia stradale, tuttavia, ove non
sia possibile visionarlo al momento del controllo su strada, hanno la
possibilità di richiederne l’esibizione ai contraenti, anche
al fine di applicare le sanzioni per concorso negli illeciti stradali
commessi dal conducente.
1.2 Definizione di committente e di caricatore
La nuova normativa definisce “committente” l'impresa o la
persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato,
il contratto di trasporto con il vettore; se il contratto di trasporto
è stipulato in forma scritta, tale soggetto risulta espressamente
indicato nel documento stesso mentre, se il contratto di trasporto non
è concluso in tale forma, il committente deve essere individuato
sulla base delle indicazioni fornite dal vettore o, comunque, desumibili
da altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto.
La predetta normativa fornisce anche la definizione di “caricatore”,
termine che indica l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna
la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito
all'esecuzione del trasporto. Se il contratto di trasporto è stato
redatto in forma scritta il caricatore, se diverso dal committente, può
essere individuato sulla base degli elementi contenuti nel contratto stesso;
in mancanza, l’individuazione di questo soggetto deve essere compiuta
sulla base di qualunque altra informazione utile fornita dal vettore o
risultante dai documenti che accompagnano le merci.
Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi
durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi in cui il committente
o il caricatore siano un’impresa (anche agricola) o una persona
giuridica pubblica e non soggetti privati che si avvalgano del trasporto
al di fuori di un’attività imprenditoriale (esempio: trasporto
di masserizie domestiche).
Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività
di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque applicazione le disposizioni
del Codice della Strada (quali, ad esempio, l’art 167 comma 9) che
prevedono forme analoghe di responsabilità concorrente indistintamente
per tutti i soggetti.
2.
INCAUTO AFFIDAMENTO DI MERCI A VETTORE ABUSIVO
Secondo le disposizioni dell’art. 7 del D.L.vo 286/2005, il committente,
il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse
sanzioni amministrative previste dall’art 26 della Legge 298/74
per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando, nell'esercizio
dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano
l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:
• esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore
ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte
dal titolo abilitativo;
• straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare
il servizio sul territorio italiano.
L’accertamento della responsabilità prevista dalla citata
norma, che ricorre in capo a ciascuno dei soggetti indicati, in concorso
tra loro, richiede l’applicazione, oltre che della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art 26 citato, anche della sanzione accessoria
della confisca delle merci trasportate.
Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva
in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà
dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati
per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.
La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell’art
26 della L. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati
soggetti esercenti attività d’impresa o di pubbliche funzioni.
La norma dell’art 26, comma 2 Legge 298/74, perciò, resta
in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida
le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente
di pubbliche funzioni. In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa
pecuniaria, prevista dal comma 2 dell’art 26 citato, non consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.
3.
MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTI DEL VETTORE
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste per l’affidamento
delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, l’art. 7, comma
5 del D.L.vo n. 286/2005 prevede sanzioni per il committente del trasporto
che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche
funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza
un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione
all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e la
fotocopia della carta di circolazione del veicolo; dette sanzioni amministrative
pecuniarie vengono previste dal citato art. 26 della Legge 298/74 ma senza
l’applicazione delle sanzioni accessorie.
Tuttavia, in caso di trasporto di merci pericolose, derrate deperibili,
rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre
quando il committente ha stipulato un contratto con un'impresa certificata
che ha i requisiti previsti dal Decreto
Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 2).
La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di
non aver acquisito la dichiarazione del vettore e la copia della carta
di circolazione e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore
risulti regolarmente legittimato ad effettuare l’attività
di autotrasporto.
4. CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE
Il D.L.vo n. 286/2005, dando attuazione ad uno specifico criterio di delega
della Legge 32/2005, ha previsto i casi in cui i soggetti facenti parte
della filiera del trasporto, e cioè il vettore, il committente,
il caricatore, il proprietario delle merci trasportate, possono essere
chiamati a rispondere, in concorso con il conducente ed ai sensi dell’art
197 C.d.S., di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse
da questi durante il trasporto.
I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere
degli illeciti commessi dal conducente relativi alla velocità,
al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi
di guida e di riposo,con una responsabilità propria e concorrente
rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa
si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente,
autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati. La responsabilità
dei soggetti sopraindicati presuppone che la violazione sia stata accertata
e validamente contestata al conducente stesso con la redazione di un verbale
di contestazione.
Secondo le disposizioni dell’art. 7 del D.L.vo 286/2005, la responsabilità
concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente
ampiezza in relazione a:
• soggetto e sua partecipazione all'attività di trasporto,
• tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
• modalità con cui è stato redatto il contratto di
trasporto (forma scritta o meno) e documentata l'effettuazione del trasporto
stesso.
4.1 Responsabilità del vettore o del committente
Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta,
il vettore e il committente rispondono delle violazioni degli articoli
61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente se, dall’esame
del contenuto del contratto, risulta che abbiano impartito istruzioni
per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Quando, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta,
né risultano richiamati accordi di diritto privato di cui all’articolo
5 del D.L.vo 286/2005, vettore e committente rispondono in concorso con
il conducente che le ha commesse, per violazioni relative al superamento
dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S. ed alla
mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art.
174 C.d.S., se non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale
un’idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità
delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente in merito
all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto
della disposizione violata.Per accertare l’esistenza di questa ipotesi
di concorso nelle violazioni, perciò, dovrà essere richiesto
al committente ovvero, in mancanza di indicazione da parte di questi,
al vettore, di esibire i citati documenti con le modalità indicate
nel successivo punto 4.4. della presente circolare.
Occorre precisare che la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni
del comma 9 dell’art 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente,
quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato
a rispondere delle violazioni dell’art 167 C.d.S, a prescindere,
cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati,
per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa
rispetto a quella riportata nella carta di circolazione.
4.2 Responsabilità del caricatore
Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il
caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli
articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, quando, dall’esame
del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risultino presenti
istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme
richiamate.
Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del
caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S; infatti,
qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre
responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate
tali violazioni (art. 7, comma 7).
Si tratta di una responsabilità che esula dall’accertamento
della presenza all’interno del contratto di disposizioni incompatibili
e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione
dell’illecito.
4.3 Responsabilità del proprietario delle merci
Viceversa, secondo le disposizioni dell’art 7 del D.L.vo 286/2005,
il proprietario delle merci può essere chiamato rispondere delle
violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse
dal conducente, soltanto nel caso in cui, dall’esame del contratto
di trasporto redatto in forma scritta, risulti che egli abbia fornito
istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme
richiamate.
Come già detto al punto 1), al proprietario della merce, così
come al committente e al caricatore che, sulla base delle definizioni
fornite dall’art 2 del D.L.vo 286/2005, non siano una persona giuridica
pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d’impresa,
non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti
commessi durante il trasporto.
4.4 Procedura di applicazione delle sanzioni per concorso negli
illeciti del conducente
La responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto trae
origine dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti
del conducente del veicolo ed è accertata, da parte degli organi
di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del
conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso o che
deve essere detenuto da uno dei soggetti della filiera stessa.
In occasione dell’accertamento di una delle richiamate violazioni
nei confronti del conducente, perciò, gli operatori di polizia
procederanno ad acquisire una copia del contratto di trasporto, se questo
è stato redatto in forma scritta ed è presente a bordo del
veicolo. In mancanza, provvederanno a documentare quanti più elementi
possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi
altro documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce
al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il
committente, il caricatore ed il proprietario delle merci trasportate
e fornire all’Ufficio da cui dipendono ogni altra informazione utile
alla ricostruzione dell’attività svolta da ciascuno di essi
e del relativo grado di compartecipazione all’illecito contestato
al conducente del veicolo.
Salvo che la responsabilità dei soggetti sopraindicati non emerga
in modo inequivocabile dall’esame dalla documentazione in possesso
del conducente che è stata esibita in occasione del controllo sulla
strada, l’accertamento della responsabilità stressa deve
essere effettuato, di norma, successivamente da parte dell’Ufficio
da cui dipende l’accertatore.
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione accertata
nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto
terzi, deve richiedere al vettore o al committente, chiamati a rispondere
in concorso con il conducente, l'esibizione di un contratto in forma scritta
o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero,
in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare
la corretta gestione del trasporto da parte dei citati soggetti responsabili.
Per formulare la cennata richiesta potrà essere utilizzato il modello
allegato (All. 3) che è stato predisposto tenendo
conto che, sulla base delle diverse forme di responsabilità previste
dall’art 7 del D.L.vo 286/2005, al committente o al vettore, può
essere richiesto di esibire il contratto scritto di trasporto, ovvero
in mancanza e quando previsto, la documentazione giustificativa idonea
ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti
commessi dal conducente.
In relazione alla diversa portata della corresponsabilità del caricatore
e del proprietario delle merci, invece, la richiesta di fornire una copia
del contratto redatto in forma scritta potrà essere loro rivolta
solo quando non è stato possibile acquisire la stessa documentazione
da parte del vettore o del committente. Per formulare tale richiesta,
potrà essere utilizzato il modello
allegato (All. 4 ) che è stato redatto tenendo conto
della circostanza che al caricatore (limitatamente alle violazioni per
cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della
sua effettiva responsabilità) o al proprietario delle merci, può
essere rivolto solo l’invito ad esibire copia del contratto di trasporto
redatto in forma scritta o di dichiarare che tale atto non è stato
mai redatto.
I documenti richiesti dovranno essere esibiti entro 30 giorni dalla ricezione
della raccomandata contenente l’invito sopraindicato.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
180, comma 8 C.d.S., se alla scadenza del relativo termine non è
stato esibito alcun documento o fornita altra informazione richiesta,
codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi, procederanno in ogni caso
all’applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti
per concorso negli illeciti sopraindicati. Infatti, l’art. 8 comma
4 del D.L.vo 286/2005 stabilisce che, in tali casi, le sanzioni previste
si applichino nei loro confronti a prescindere da qualsiasi valutazione
sulla responsabilità ed effettiva partecipazione soggettiva all’illecito
accertato.
Qualora, invece, entro il termine indicato nell’invito, siano fatti
pervenire i documenti o le informazioni richieste, codesti Uffici, entro
i 30 giorni successivi alla ricezione ed in base all'esame dei documenti
stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo, potranno
procedere alla contestazione degli illeciti ai responsabili solo se emerga
in modo inequivocabile la responsabilità dei soggetti stessi, sulla
base delle indicazioni di cui ai punti 4.1 e seguenti della presente circolare.
In ogni caso, le sanzioni previste per i soggetti diversi dal conducente
dovranno essere contestate loro attraverso la redazione di un nuovo verbale
nel quale, facendo riferimento al la contestazione dell’illecito
nei confronti del conducente, siano adeguatamente messe in luce le motivazioni
e gli elementi sulla base dei quali è emersa la loro responsabilità
concorsuale. Se la violazione accertata prevede sanzioni accessorie, queste
non potranno essere applicate anche al concorrente, atteso che l’art
197 C.d.S. limita la possibilità di concorso alle sole sanzioni
amministrative pecuniarie.
Il nuovo verbale, che deve essere redatto entro i 30 giorni successivi
allo scadere del termine indicato nell’invito trasmesso ai soggetti
sopraindicati, dovrà essere notificato ai responsabili con le procedure
ed entro i termini indicati dall’art. 201 C.d.S.
5. SUPERAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO
L’art. 3, commi 1 e 2 lettera a) del D.L.vo 286/2005 ha previsto
l’abrogazione di alcuni articoli della Legge 298/74, in particolare
l’art. 58, per cui sono conseguentemente soppresse le ipotesi sanzionatorie
relative all’omessa compilazione del documento di trasporto, all’omessa
esibizione di documenti, alla mancata conservazione dei documenti di trasporto,
ai prezzi praticati in difformità dalle tariffe e all’inottemperanza
dell'obbligo di fornire notizie o all’opposizione ai controlli.
6. FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
Per quanto riguarda la formazione dei conducenti professionali, il Capo
II del D.L.vo 286/2005, completa l'attuazione della direttiva 2003/59/CE
sulla "qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri";
ciò al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale
e fornire al conducente stesso un quadro tecnico e normativo completo
sulla propria attività professionale.
Secondo tali disposizioni, tutti i conducenti dei veicoli per cui è
richiesta la patente di guida della categoria C, C+E, D e D+E, che effettuano
attività di autotrasporto a scopo commerciale, devono seguire un
corso di formazione iniziale e sostenere i relativi esami di idoneità
nonché, ogni cinque anni, seguire specifici corsi di aggiornamento.
Le nuove norme integrano le disposizioni del Codice della Strada che prevedono
un obbligo di formazione particolare, finalizzato al conseguimento del
certificato di abilitazione professionale, esclusivamente per i conducenti
di taxi o di servizio noleggio con conducente (CAP tipo KB), ovvero per
i conducenti di autobus in servizio di linea o di noleggio o per gli scuolabus
(CAP di tipo KD).
Un particolare regime transitorio è previsto per coloro che, alla
data di entrata in vigore del decreto, esercitino già l’attività
professionale di autotrasporto o siano titolari di patenti di guida e
certificati di abilitazione professionale (CAP).
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
la circolare
del 3.2.2006 (All. 5), le nuove disposizioni troveranno applicazione
solo dopo la promulgazione dei decreti attuativi di cui agli artt. 17
e 19 del D.L.vo 286/2005.
Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno
ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 116, comma 8 C.d.S. e degli
artt. 310 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada.
6.1 Decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione
Con l'introduzione della carta di qualificazione del conducente, che sostituirà
i CAP tipo KC e KD, la disciplina della patente a punti si applicherà
a detta carta alla quale, inizialmente, sarà attribuita una dotazione
di 20 punti.
Dopo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, perciò,
la decurtazione dei punti sarà disposta a carico della dotazione
punti della carta di qualificazione ogni qual volta l'illecito che prevede
la decurtazione sia commesso nell'esercizio di attività professionale
di autotrasporto persone o merci richiedente tale documento.
Per la definizione delle procedure di applicazione della decurtazione
dei punti dal nuovo documento abilitativo si fa riserva di fornire istruzioni
più dettagliate quando saranno approvati i necessari provvedimenti
attuativi di cui al punto precedente.
7. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Allo scopo di favorire il controllo su strada della regolarità
dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e renderne
uniforme la procedura di svolgimento, il decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno
del 22 Febbraio 2006
(All. 6), dando attuazione all’art. 12 comma 4 del
D.L.vo 286/2005, ha stabilito un modello di lista di controllo, al quale
gli organi di polizia stradale devono attenersi nell’effettuazione
dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
Le liste di controllo non hanno, tuttavia, contenuto vincolante ma rappresentano
soltanto il contenuto minimo dei controlli che devono essere effettuati.
Come precisato anche dall’art 3 del citato decreto dirigenziale,
perciò, l’attività di controllo può riguardare
anche altri documenti, non compresi nelle liste, che sono utili a verificare
la regolarità amministrativa del trasporto e della circolazione
del veicolo commerciale.
I responsabili di codesti Uffici vorranno impartire opportune istruzioni
affinché, nel rispetto di altre prioritarie esigenze di servizio,
l’attività di verifica richiesta dalle predette liste di
controllo per ciascuna tipologia di autotrasporto in conto terzi, si sviluppi
su tutte le voci richiamate dalla lista stessa e coniughi accuratezza
e celerità.
* * *
I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della
Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
De Gennaro
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