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Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese. (In vigore dal
2/2/2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m); Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: (omissis)
Art. 10. 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. 4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi. 5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5. 8. Dopo il
quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito
il seguente: 9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico». Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
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