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DECRETO 7 febbraio 2007
Enti per la formazione dei conducenti professionali
e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente.
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del 05/04/2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi
di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti
professionali;
Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione
dei corsi, nonche' di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente;
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere
a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere
corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la
cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla
base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte delle autoscuole
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale
e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di
cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica
costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi
delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di
guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina
del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza
in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato
testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito
l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto
di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque
anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole
richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio,
utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato
1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed,
in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia
all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta
all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per
l'aggiornamento del nulla osta.
3. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica
comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio
di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al
fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono
solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che
ha formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente
al centro di istruzione automobilistica.
Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole
1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale
e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente
all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza
nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente
collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie
di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni territoriali delle
associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Limitatamente alla formazione periodica, possono
svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il
trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale
aventi un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.
3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per
l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente
relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del
conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione puo' essere
rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma,
ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica
del programma.
4. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla
Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda
di cui all'allegato 2.
5. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti
figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di
guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita', negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina
del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza
in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato
testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito
l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto
di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque
anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici
non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi
si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente
competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli
allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i
controlli di cui all'art. 12.
Art. 4.
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono
altresi' dimostrare di avere la disponibilita':
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni
allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra
od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione
alla disponibilita' di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali
e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui
sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni
teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) con
le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti i dispositivi
per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli
interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e
carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli
impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore,
la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura
della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur
se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto
di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le
sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida,
gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli
organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti
veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad
aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3. Il materiale didattico di cui al comma
2, puo' essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei
seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprieta' o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40
metri capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo
deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per
la marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle del trattore deve essere presentato con un minimo
di 10.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad
un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la
massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza
complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore
ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita'
di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno
otto rapporti per la marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio
di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza
e di larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo
di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno
80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato
ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi,
di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere
in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri presentato
con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei
veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando
effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento
della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono
disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi
comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.
Art. 5.
Finalita' dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale
e periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con
riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi
presteranno la loro attivita'. I docenti avranno altresi' cura di richiamare
l'attenzione degli allievi sulla necessita' di una guida che, nell'assicurare
il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana, nonche'
valorizzi l'attivita' dell'impresa presso cui operano.
Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale
1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260
ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo
per la cui guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si
intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di cose, ovvero su un veicolo per la cui guida e' necessaria la patente
delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte
anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia
maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di conducente.
2. Il programma del corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E,
D e D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei
rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e
delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali
e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo
stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante
di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico,
limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto
del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi
di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente:
insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico
del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento
dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di
uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia
di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese
di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore
dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalita' e del traffico
di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita'
degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20
ore);
MOD.7) capacita' di prevenire i rischi fisici: principi
di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi
di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in
medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'
fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress,
ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo (docente:
medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacita' di valutare le situazioni d'emergenza:
condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di
aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo
soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza
di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base
per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista
in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale:
importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa,
pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione
del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30
ore);
b) per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso
di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze
del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro, tipi di
imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose
di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie
di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature
di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente:
insegnante di teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi
previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei
documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni
al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa
al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione
della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle
merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto
di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli
altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi
di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi
trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura
controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto, ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20
ore);
c) per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata,
autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto
fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione
con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni
di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo,
trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto
di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone
rispetto alle varie modalita' di trasporto di persone (ferrovia, autovetture
private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento
delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali
tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai
diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto
in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese
di autotrasporto) - (30 ore).
3. Il programma del corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E,
D e D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento
ostacolo, ecc.);
b) per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza
del veicolo per il carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita';
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno
motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi
di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del
veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per
il carico e scarico dei bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno
motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri.
4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo,
ventotto ore di assenza, di cui non piu' di dieci ore relativamente agli
argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). L'allievo assente per un
numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere
all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un
mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un numero di
ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere ammesso
all'esame. E' obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di
guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate
entro un mese dalla fine del corso ordinario.
Art. 7.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso
le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni
giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore
ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore
14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedi' al venerdi' dalle ore
8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
2. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo, da
venticinque partecipanti.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di
persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art.
6, com-ma 2, lettera c).
4. I titolari della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto
di cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art.
6, com-ma 2, lettera b).
5. I titolari di attestato di idoneita' professionale
all'accesso della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione
del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo
agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) ed effettuano le
lezioni pratiche.
6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione
iniziale devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni»
conforme al modello previsto all'allegato
3. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal «registro
di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato
4). Sul «registro di frequenza» e' annotata, oltre alla
presenza, la data e l'argomento della lezione ed il nominativo del docente.
L'assenza di un partecipante e' annotata sul registro entro quindici minuti
dall'inizio della lezione. I registri sono numerati, hanno le pagine numerate
consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione
civile competente per territorio e devono essere conservati per almeno
cinque anni.
7. Al termine del corso l'autoscuola o l'ente rilasciano,
all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato
5.
Art. 8.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo
1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione
iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Art. 9.
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite
questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V»
o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o
falsa.
La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera
a).
Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma
2, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende
conseguire.
Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto
di cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti,
relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La prova
ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate e', al massimo, di sei.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di
persone sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti,
relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). La prova
ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate e', al massimo, di sei.
4. L'esame dei candidati al conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, gia' in possesso di attestato di idoneita'
professionale per l'accesso alla professione, relativa al medesimo settore,
consiste in una prova svolta tramite questionario comprendente sessanta
quesiti ed attiene agli argomenti di cui al punto a), del comma 2, dell'art.
6. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
5. Al candidato che ha superato l'esame e' rilasciata
la relativa carta di qualificazione del conducente.
6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti all'area
C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida.
7. L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione
civile.
8. L'esame deve essere svolto entro un anno dalla
fine del corso, trascorsi i quali, il candidato dovra' frequentare un
nuovo corso per essere ammesso all'esame.
9. Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione,
il candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi
almeno un mese dalla data del precedente esame.
10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea esibiscono, al momento dell'esame, pena la non ammissione
all'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validita', ovvero
la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 10.
Questionari d'esame
1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto
dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti,
e sono combinati secondo un metodo di casualita'.
2. La Direzione generale per la motorizzazione puo',
altresi', predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando
i criteri stabiliti all'art. 9.
Art. 11.
Corsi di formazione periodica
1. I corsi di formazione periodica di cui all'art.
20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle
autoscuole e dagli enti ai sensi dell'art. 3.
2. Il programma del corso di formazione periodica
e' solo teorico ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente:
insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita' del conducente
(docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei
conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro;
b) programma per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto
in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese
di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese
di autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto
in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese
di autotrasporto).
3. Il corso di formazione periodica puo' essere effettuato
a partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validita' della
carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia scaduta
da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente
il corso di formazione periodica. Il titolare della carta di qualificazione
del conducente scaduta da oltre due anni procede al suo rinnovo frequentando
un corso di formazione periodica e sostenendo le prove d'esame di cui
all'art. 9, comma 1.
4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione
periodica sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni»
conforme al modello previsto all'allegato
6, preventivamente vidimato dall'ufficio motorizzazione civile.
5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse,
al massimo, tre ore di assenza.
6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate,
alla presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali,
il cui contenuto di conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile
del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli allievi
alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza (conforme all'allegato
7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita. L'assenza
e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio delle
lezioni. I registri hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente
vidimati dall'ufficio motorizzazione civile e devono essere conservati
per almeno cinque anni.
7. La carta di qualificazione del conducente valida
sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata
previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.
Art. 12.
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica
1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi
di Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano
visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti
nel presente decreto, nonche' la regolarita' dei corsi. In occasione delle
visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita'
riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante
dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi,
l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,
ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida,
adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente
del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione civile dispone la cancellazione dell'allievo dal registro
di iscrizione.
4. Accertata la mancanza di uno o piu' requisiti
necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art.
2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'ufficio
motorizzazione civile emana atto di diffida per l'eliminazione, entro
il termine di sette giorni, delle irregolarita' accertate. Nel caso di
inottemperanza alla diffida, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata
relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione
che adottano, la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente
del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi
piu' volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o
la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida,
la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare
i corsi.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari
d'esame, di cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto
esame e' svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area
C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve
appartenere all'area tecnica.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che
ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
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