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CIRCOLARE N. 29092/23.18.03 DEL 27/03/2007-
Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
i seguenti provvedimenti emanati
in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 che ha, tra
l’altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione
dei conducenti
professionali:
• decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante "Enti
per la formazione
dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame
per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371
"Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
• decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 372,
recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".
In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i conducenti che
effettuano trasporti
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente
delle categorie C, C+E, D e
D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata
CQC) che si
consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver
superato il
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione
periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali
di tipo KC e KD di cui all’art.
116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo
regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, come
di seguito verrà
illustrato, un regime transitorio durante il quale i
titolari di patente di guida della
categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di
tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere
il relativo
esame.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta
di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è
richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei
pompieri e delle
forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro
disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in
circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni
di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento
della patente
di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini
privati e non
commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal
conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida
del veicolo non
costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce
che la stessa si riferisce ai
conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
2. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente
Ai sensi dell’art. 15 del D. L. vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto
di persone
o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio
economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze
di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale
di veicoli adibiti al
trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità,
cui si viene ammessi previa
frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore
di esercitazioni pratiche alla
guida di veicoli.
Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito all’art.
6 del D.M. 7 febbraio
2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un programma comune
per i titolari
di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti
al
conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la preparazione
al
conseguimento della CQC per il trasporto di persone.
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone che già
hanno
conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli
esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione
(art 6,
comma 2, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2007).
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che già
hanno conseguito la
CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno
frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione
(art 6,
comma 2, lettera c) del D.M. 7 febbraio 2007). Ulteriore riduzione del
programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati
al conseguimento della CQC che già sono titolari dell’attestato
di idoneità professionale per l’accesso alla professione
di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare
esclusivamente la parte generale del corso di formazione
iniziale (art 6, comma 2, lettera a) del D.M. 7 febbraio 2007).
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare all’Ufficio
Motorizzazione
civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata
dai seguenti
documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale
si evince che il
corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data
di presentazione
della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella
3 (esami
per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto
del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla
domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto
del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla
CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento
di cui al punto d) può
essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva
istanza.
L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso
cui il candidato ha
presentato domanda di conseguimento della CQC.
L’esame, consta di due prove, entrambe di durata di centoventi
minuti; la prima, di
carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo
di autorizzazione
che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite
questionario: i
candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F"
a seconda che considerino
quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il
numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
L’art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una procedura
d’esame provvisoria, in attesa
che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz d’esame
per il conseguimento
della CQC. Durante il periodo transitorio, dunque, l’esame
è svolto in forma orale
congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri
appartenenti
all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere
gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere
all’area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe
le prove. L’esito
negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non
idoneità all’esame
ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire
la CQC
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità
del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultare
idonei, si rinvia al
manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il conseguimento
della carta di
qualificazione del conducente
I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere svolti:a) dalle
autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto
del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole che
svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno
delle associazioni
di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione
in materia
di autotrasporto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per svolgere
i corsi devono
ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente per territorio,
secondo la
disciplina di cui all’art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata, in bollo,
al Direttore del SIIT
su modello conforme a quello previsto all’allegato 1 al D.M. 7 febbraio
2007.
Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare esclusivamente
previo rilascio di
autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai sensi all’art.
3 del D.M. 7
febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata, in
bollo, al Direttore
Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello previsto all’allegato
2 al
citato D.M. 7 febbraio 2007.
Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si avvarranno,
per la verifica
dei requisiti necessari per ottenere il rilascio dell’autorizzazione
o del nulla osta, delle
visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici Motorizzazione civile
territorialmente
competente.
In particolare, le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica
e gli enti di formazione
devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti nel D.M. 7 febbraio
2007:
a) per quanto concerne i locali:
- un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano
disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo
per
l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione
alla disponibilità di
superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è
quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
b) il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le
segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica
luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi
per
ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi
di
primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli
impianti diraffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore,
la pompa
d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli
autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto
di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni,
una
ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti
il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida,
gli impianti e
gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti
gli
organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi
di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad
aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Tutto il materiale didattico di cui al comma 2, può essere
sostituito con supporti
audiovisivi o multimediali.
c) veicoli:
c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica devono avere
i seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
c.1.1) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40
metri
capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo
deve disporre
di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,
nonché
del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere
in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato
ad un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva
pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri,
i
veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno
80 km/h e
devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la
marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico
del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno
pari a
quelle del trattore;
c.1.3) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza
pari
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
c.1.4 un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c),
combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
metri;
c2) gli enti di formazione devono dimostrare la disponibilità dei
veicoli di cui al
punto c1); nel caso in cui un ente intenda fruire di veicoli in comodato,
alla
richiesta di autorizzazione deve essere allegato il contratto di comodato
- registratoai sensi delle norme vigenti - in cui è indicato espressamente
il veicolo o i veicoli
che il comodante concede in disponibilità all’ente stesso.
c3) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose possono
disporre
solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2);
c4) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il
conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone
possono
disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e c.1.4);
d) per quanto concerne il personale docente:
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività,
negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di
guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni,
per almeno tre anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro;
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza
in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia
pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto.
Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria
che abbiano
conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla
professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto
per almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito
di corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere
attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Ogni variazione intervenuta nell’organico del personale docente
o del parco veicolare
deve essere tempestivamente comunicato all’autorità che ha
rilasciato il nulla osta o
l’autorizzazione a svolgere i corsi, pena l’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 12,
comma 4 del D.M. 7 febbraio 2007
4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
L’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente
autorizzato hanno l’obbligo di
comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni
prima dell’avvio di
ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per
l’Ufficio, di avere un
riscontro cartaceo dell’organizzazione di ogni singolo corso, per
effettuare i necessari
controlli ispettivi.
Gli Uffici Motorizzazione civile effettueranno le ispezioni per verificare
l’effettivo, regolare
e corretto svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva può
essere svolta, su incarico del
Direttore dell’Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all’area
B, posizione economica
B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere
comunicate
sollecitamente al SIIT competente, ovvero alla Direzione Generale per
la Motorizzazioneche, adotteranno, ciascuno per le proprie competenze,
i provvedimenti di cui all’art. 12
del D.M. 7 febbraio 2007.
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007, gli Uffici Motorizzazione
civile possono
chiedere agli organi di polizia di svolgere le ispezioni per l’accertamento
della regolare
esecuzione dei corsi per il conseguimento della CQC.
Per consentire un’adeguata attività ispettiva anche nella
fase delle esercitazioni pratiche,
nella comunicazione di avvio del corso deve anche essere indicato il calendario
delle
lezioni pratiche, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni
singola esercitazione. Al
riguardo, l’art. 6, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 prevede che
nell’ambito delle ore di
lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata,
su veicoli non
muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa
di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità
di
conducente.
Le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche, cui gli allievi
sono risultati
assenti devono essere comunicate all’Ufficio motorizzazione civile
competente entro il
primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso ordinario. Ai sensi
di quanto
previsto all’art. 6, comma 4, tutte le lezioni di recupero devono
aver luogo entro un mese
dalla fine del corso ordinario. Secondo la previsione di cui all’art.
6, comma 4, del D.M. 7
febbraio 2007, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto
ore di assenza,
di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti specialistici
relativi al trasporto di
merci o al trasporto di persone. L’allievo assente per un numero
di ore superiore a
ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame, deve
dimostrare di aver
recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario.
L’allievo assente
per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l’intero corso
per poter essere
ammesso all’esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore
di esercitazioni di guida.
Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro
un mese dalla fine
del corso ordinario.
5. Svolgimento dei corsi di formazione periodica
Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza
di un corso di formazione
periodico di trentacinque ore, in cui vengono trattate le materie indicate
all’art. 11 del
D.M. 7 febbraio 2007.
Conformemente a quanto prescritto per i corsi di formazione iniziale,
l’autoscuola, il
centro di istruzione automobilistica o l’ente autorizzato hanno
l’obbligo di comunicare per
iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio
di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l’elenco dei partecipanti.
I corsi di formazione periodica si svolgono presso le sedi delle autoscuole,
dei centri di
istruzione automobilistica o degli enti autorizzati. L’art. 2, comma
2 del D.M. 7 febbraio
2007, consente lo svolgimento dei corsi in parola anche presso aziende
esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale,
regionale o
locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità.
La richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione periodica
presso la sede
designata dalle aziende sopra menzionate deve essere proposta alla scrivente
Direzione
Generale. Le aziende in questione devono disporre dei locali e materiale
didattico di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
Nel caso in cui il corso di formazione è svolto utilizzando sistemi
multimediali, ilresponsabile dell’autoscuola o dell’ente deve
allegare alla comunicazione di avvio del
corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che il corso è svolto
in conformità ai
programmi stabiliti all’art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Per svolgere corsi con sistemi multimediali, gli enti devono disporre
di almeno cinque
postazioni personal computer. Ogni allievo firmerà sul registro
di frequenza l’orario di
inizio e di fine lezione. Il responsabile del corso vigilerà sull’effettiva
frequenza.
Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola, il centro
di istruzione
automobilistica o l’ente rilasciano al conducente un attestato di
frequenza e comunicano,
tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi
dalla fine del
corso al competente Ufficio Motorizzazione civile, l’elenco di coloro
che hanno frequentato
il corso secondo le istruzioni che saranno fornite dal CED del Dipartimento
per i trasporti
terrestri). L’Ufficio Motorizzazione civile che riceve l’elenco
procede, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una
carta di qualificazione del
conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione
del conducente è
subordinato al ritiro della CQC da rinnovare (ovvero all’acquisizione
di una copia di
eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa),
nonché alla
presentazione di una domanda redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione
del
conducente.
La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello
di scadenza della
precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima
della scadenza della
carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla
scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità
della nuova carta decorre
dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.
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