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Circolare
Roma, 27 marzo 2007

Oggetto: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE. (2 parte)

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6. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione
iniziale e di sostenere l’esame.
In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD
;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, della
patente di guida della categoria C ovvero C+E
;
c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in
Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla
data di entrata in vigore del presente decreto del Capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371.
Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l’art. 2 del decreto del Capo delDipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il
rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi
esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi
dalla data di entrata in vigore del citato decreto;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dopo nove
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli
Uffici Motorizzazione civile.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio
della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo
restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007
non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3,
del D.M. citato).
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano
al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose
(ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1
ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

7. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere
del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Il conducente ha, inoltre, l’obbligo di richiedere il duplicato della CQC nel caso in cui, a
qualsiasi titolo, richieda il duplicato della patente di guida. Tale esigenza nasce dal fatto
che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso
la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al
previo rilascio della patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di guida
dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C,
allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai
punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.

8. Estensione del sistema della patente a punti alla carta di qualificazione del conducente.
L’art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il sistema dei punti anche alla CQC del
conducente nonché ai certificati di abilitazione professionale di tipo KB.
Il sistema del punteggio della CQC, nonché del CAP tipo KB è assolutamente analogo a
quello stabilito dall’art. 126 bis del codice della strada per la patente di guida.
Nel caso di azzeramento del punteggio della CQC o del CAP di tipo KB l’esame di revisione
è essere svolto da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti, appartenenti all’area C, ovvero all’area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami
per il conseguimento delle patenti di guida. L’esame di revisione si svolge sull’intero
programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC o del CAP.
In caso di esito negativo dell’esame di revisione della CQC o del CAP di tipo KB, tali
autorizzazioni sono revocate. La CQC ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in
qualunque caso di revoca della patente.
Stabilisce il comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007 che in caso di decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di
qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il
conducente sostiene l’esame di revisione secondo il programma previsto per il
conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha
commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di
punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa
decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto
per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha
commesso l’ultima infrazione.
Come precisato dall’art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 372 possono svolgere corsi per il recupero punti della CQC e per il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB le autoscuole, i centri di istruzione
automobilistica e gli enti autorizzati a svolgere corsi di formazione iniziale per il
conseguimento della CQC.Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, l’avvio del corso deve essere comunicato al
competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale
comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
Possono svolgere attività di docenza dei corsi per il recupero dei punti della CQC e dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KB:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
b) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in
un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono equiparati
all’esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che
abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per
l’autotrasporto di persone che di cose, nonché i soggetti che hanno svolto, per
almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di
formazione connessi all’attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per
mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).

9. Termini di applicazione

L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371 stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC
decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e
sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per
duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal
10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di
tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD successivamente alla data di
pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto persone fino al 9 settembre2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

10. Informazioni conclusive
I decreti di attuazione del decreto legislativo 286/2005, entreranno in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con file avvisi
la scrivente Direzione darà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti
in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI

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