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testo in vigore dal: 4-8-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice
della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme modificative
del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalita'
sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo
il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior
incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche' ulteriori norme
preordinate alla stessa finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia
e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente
perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si
applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni
di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.".
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni
comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari di
patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non
e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma
non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate
ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver
raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da
euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
148 a
euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata
a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.".
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'articolo 142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per
il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie
ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite
al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179
comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3
del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o
alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la
sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis | 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte
dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante
la guida
1. Il comma 3 dell'articolo 173
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e'
sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia
un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186
e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
1. All'articolo 186
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato,
con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa
presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere
un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da sei
mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223 2-bis. Se il conducente
in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva
in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e'
il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai
commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500
a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente,
il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo
le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni
nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'articolo 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo' essere
sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita'
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e'
sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell'articolo 223. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca
un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e'
il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e
5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma
2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere
che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale
possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili.
La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui
dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell'articolo 119.".
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente
stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'articolo 230,
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope,
stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi
modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento,
congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande
alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali
apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche
piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la
guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la sanzione
di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione
dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti
delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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