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In data 20 febbraio 2007, il Ministro
dell’Interno ha emanato una nuova direttiva in materia di diritti
dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, rispetto alla quale sono giunte a questa sede
numerose richieste di chiarimento.
Si ritiene, pertanto, opportuno riproporre il
testo della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 (diramata in attuazione
della direttiva del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 e contenente
istruzioni operative in tema di rilascio dei documenti di circolazione
e di guida in capo ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno
in corso di rinnovo) al quale sono state apportate le necessarie integrazioni
(evidenziate in grassetto) alla luce della richiamata direttiva 20 febbraio
2007, anche al fine di agevolare la lettura delle vigenti disposizioni
che concernono l’accesso dei cittadini extracomunitari ai sevizi
di motorizzazione.
Nella modifica della circolare 33915/1.2 del
20 settembre 2006 si è altresì tenuto conto del monitoraggio
condotto sull’impatto delle nuove modalità di rinnovo dei
permessi di soggiorno sulle procedure di motorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si è avuto modo
di registrare, in particolare, che le ricevute postali, attestanti la
presentazione delle istanze alle competenti Autorità di P.S., vengono
redatte utilizzando una modulistica non standardizzata che spesso induce
a dubbi interpretativi .
Questo Dipartimento ha già da tempo provveduto
a segnalare la questione al Ministero dell’Interno e, tuttavia,
non sono finora pervenuti i richiesti chiarimenti.
In ogni caso, occorre tener presente che il rispetto
dei termini imposti dalle richiamate direttive per la presentazione delle
domande, nonché gli altri requisiti soggettivi richiesti, attengono
esclusivamente ai procedimenti di primo rilascio o di rinnovo dei permessi
di soggiorno, che sono di esclusiva competenza delle Questure e, pertanto,
non necessitano di ulteriori controlli da parte degli UMC.
Sarà compito delle Autorità di
P.S. provvedere, ove ricorra il caso, al ritiro dei documenti di guida
o di circolazione in capo ai cittadini extracomunitari che risultino non
possedere i requisiti di legge per il rilascio od il rinnovo dei permessi
di soggiorno.
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Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti
in ordine alla Direttiva del 5 agosto 2006 adottata dal Ministro dell’Interno
in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso
di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni già impartite da questo
Dipartimento con circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006.
Al riguardo, poiché la predetta circolare
è stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal
Ministero dell’Interno e da quest’ultimo espressamente approvata,
si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine
di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica
della circolare stessa.
Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n.
27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono
impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione
in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in
corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva
del 5 agosto 2006.
Sono altresì giunte a questa sede richieste di chiarimento
in ordine alla portata applicativa della ulteriore direttiva adottata
dal Ministro dell’interno in data 20 febbraio 2007, concernente
i diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
Tenuto conto che quest’ultima direttiva
richiama, nel preambolo, anche la circolare prot. n. 33915/1.2 del 20
settembre 2006, che la presente circolare intende interamente sostituire,
diramata da questo Dipartimento in attuazione della richiamata direttiva
del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità
di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini
extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
Conseguentemente, si richiama l’attenzione
degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti istruzioni.
La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti
autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di
primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile
al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici,
per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa,
patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori,
ecc.), ivi compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione
di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell’aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione,
certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l’aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.
Al riguardo, si evidenzia che non formano
oggetto di verifica da parte di codesti Uffici:
1. la circostanza che la richiesta di rilascio
del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso
nel territorio nazionale;
2. che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno e che sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso
di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione:
3. che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza
del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza dello
stesso.
Il possesso della ricevuta attestante la
presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli
UMC sono tenuti ad accertare.
Conseguentemente, appare sufficiente che
vengano trattenuti agli atti, oltre alla fotocopia del documento di identità
o di riconoscimento, come del resto già in uso, la fotocopia:
#61607; della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
#61607; della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla fotocopia di quest’ultimo
(ciò si rende necessario nei casi in cui il permesso di soggiorno
sia già scaduto; in caso contrario, ovviamente, sarà acquisita
agli atti solo la fotocopia del permesso di soggiorno ancora in corso
di validità).
La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006
e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 sono abrogate.
Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non
essere più accettate le semplici ricevute di prenotazione per la
presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi
di soggiorno.
La presente circolare sarà pubblicata sul
sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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