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MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione
DIV 6 (ex MOT 3)
Prot. n. 12488/23.18.17 - File avviso n. 7/2008
Roma, 8 febbraio 2008
OGGETTO: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo
dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
Si avvisa che in data 31 dicembre 2007 è cessata la disciplina
transitoria posta dall’articolo 116,
comma 1 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
Codice della Strada”, come in vigore
dal 23 agosto 2005, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici
per il conseguimento del CIG.
L’articolo 116, comma 1 quater, CdS, infatti, prevede che a far
data dal 1 gennaio 2008 le istanze per il
rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei
ciclomotori devono essere corredate da certificato
medico che attesti la sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti
per la patente A.
A tal proposito si evidenzia che il certificati rilasciati dai medici
generici, attestanti condizioni
psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore e
rilasciati entro il 31 dicembre 2007, pur avendo
una durata legale di 6 mesi dalla data del rilascio, alla luce dell’entrata
in vigore della disposizione di cui al
citato art. 116, comma 1-quater, sono inidonei per le finalità
di conseguimento o rinnovo dei CIG,
attestando - per la durata legale ad essi riconosciuta - condizioni relativo
allo stato psico-fisico del soggetto
non più sufficienti ai fini del rilascio del documento richiesto.
Pertanto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici su quanto segue:
ai fini dell’espletamento delle procedure relative a richieste di
conseguimento o rinnovo di certificati di
idoneità alla guida di ciclomotore, si precisa che tali istanze
• devono essere corredata da certificato medico in bollo, con data
di rilascio non anteriore a sei mesi,
che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente
di categoria A, rilasciato dall’Ufficiale
Medico Sanitario di cui all’art. 119 del Codice della Strada, se
presentate a far data dal 1 gennaio 2008;
• possono essere corredate del certificato del medico di medicina
generale attestante l’esistenza di
condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore,
se presentate entro il 31 dicembre
2007.
Peraltro si è appreso che nell’ambito della legge di conversione
del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia
finanziaria” (A.C. 3324) è stato introdotto un emendamento
finalizzato a procrastinare la disciplina in vigore
fino al 31 dicembre 2007 fino alla data di recepimento della Direttiva
“2006/126/CE” in materia di patenti di
guida: tale direttiva, infatti, prevede che per la guida dei ciclomotori
sarà necessario conseguire una vera e
propria patente, denominata “AM”.
Tanto premesso, e ribadito che allo stato non può che considerarsi
vigente il disposto
dell’articolo 116, comma 1 quater nell’accezione su indicata,
si invitano codesti Uffici a voler sottoporre
alle valutazioni dell’utenza, che eventualmente esibisca un certificato
rilasciato da medico generico
attestante il possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative
all’uso del ciclomotore, l’opportunità
di attendere l’esito dei lavori della legge di conversione.
Qualora infatti l’emendamento su esposto venga accolto nel testo
finale di tale legge detti certificati,
sempre che ancora in corso di validità, potranno nuovamente essere
considerati idonei ai fini del rilascio o
del rinnovo dei CIG.
La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale
e sarà pubblicata sul sito
internet www.trasporti.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
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