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Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare ilivelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160; Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonche' le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo; Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007; Preso atto delle considerazioni della Commissione
circa l'impossibilita' di stabilire a priori la precisa quantita' di bevanda
che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico e' funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantita' di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura; Preso atto della necessita', rilevata dalla Commissione,
di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per
una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino; Ritenuto altresi' che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino; Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; Decreta: Art. 1. Art. 2. Il presente decreto sara' inviato ai competenti
organi di controllo. Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110. | |||||||||