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DECRETO
17 maggio 1995, n. 317
(G.U. n. 177 del 31.7.1995)
Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 "Nuovo codice della strada" ;
Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada";
Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada" ;
Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto ;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Viste le Direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE
del 29 luglio 1991;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17
novembre 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data
11 gennaio 1995;
Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole,
i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonchè le modalità
di svolgimento degli esami;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Attività e limitazione numerica delle autoscuole
1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento
alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione
del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il
conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti,
comprese le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative
alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge
8 agosto 1991, n. 264.
2. Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per
le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione.
Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed
esposto nei locali delle autoscuole.
3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono
essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola
ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.
4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che
abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non
meno di 10 chilometri.
5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli)
è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati lstat, le autorizzazioni
per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno
12.000 abitanti.
6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme
il rilascio di nuove autorizzazioni nonchè per conseguire una redistribuzione
territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano
e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente
articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.
7. E' consentito alle province, in caso di significativa presenza nella
loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi
precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque
nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni
limitrofi per bacini territoriali omogenei.
Art. 2 Capacità finanziaria
1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità
finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili
di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero
una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata
da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere
formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Art. 3 Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione
1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art.
7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione comprendono:
a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni
allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento
e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula
oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio
vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole
autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole
che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi
di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da
quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4 Arredamento didattico
1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai
seguenti elementi:
a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna
luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di
superficie dell'aula per ogni allievo.
Art. 5 Materiale per Lezioni teoriche
1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito
da:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,
segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli
e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e
carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli
impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore,
la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura
della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur
se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto
di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le
sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata.
Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono
ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai
seguenti punti:
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione,
il servosterzo, l'droguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli
industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi,
la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad
aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi,
computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti
quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate
ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h)
ed m).
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con
sistemi audiovisivi interattivi.
Art. 6 Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida
1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione
dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle
ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere
dotate di:
a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge
una velocità di almeno 100 km/h;
b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere
la velocità di almeno 1 00 km/h;
c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata
di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge
la velocità di 80 km/h;
d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore
a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg
ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno
80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria
C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa
massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di 12 metri e
che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus
di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 sono munite
dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1.
3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione
di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione
ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I
veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale
in base all'art. 54, lettera g), del codice della strada in quanto attrezzati
conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.
I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati
per uso privato purchè su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano
resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di
rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola
dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro
d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti
capo ad un unico titolare o ente o società purchè venga aspettato il numero
minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti
non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale
del leasing.
6. I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola Guida" conformemente
a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare
o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro
di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione
ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede
a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione
all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un
consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità
alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali
assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione
degli esami.
9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da
e per la sede degli esami, nonchè la circolazione per ogni incombenza
connessa all'attività.
10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti
delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli
di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.
Art. 7 Centri di istruzione
1. E' data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi
secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti),
e costituire centri di istruzione automobilistica.
Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione
di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorità competente di cui
all'art. 123, comma 7, del codice della strada:
a) le generalità degli insegnanti;
b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro così come
previsto dall'art. 3.
2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
b) il responsabile del centro d'istruzione;
c) le generalità degli istruttori;
d) l'ubicazione della sede del centro.
3. Il centro d'istruzione è dotato di:
a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole
aderenti; b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei
requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così
come previsto dall'art. 123 del codice della strada.
5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività
singolarmente purchè siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti,
degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione
agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al
centro d'istruzione, nonchè della prescritta attrezzatura didattica. Tale
attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici,
o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie
di patenti.
6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole
aderentl al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non
è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non è consentito
riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da
uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria
A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di
piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.
8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del
centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti
dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a
tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all'amministrazione
provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale
ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.
9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti
a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di
istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale
è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative
comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle
singole autoscuole aderenti nonchè ai direttori degli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti
adempimene.
Art. 8 Insegnanti ed istruttori
1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti
di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati
che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta
dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono,
peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno
un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti
che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami,
allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di
quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai
certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore
di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la
possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare
medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di
sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione
già autorizzati in modo da assicurare il regolare funzionamento della
stessa in relazione al numero degli allievi.
4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori
regolarmente abilitati nonchè lavoratori autonomi anch'essi regolarmente
abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad
un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse
sedi.
5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati
dalle province, che al riguardo provvedono a verificare: a) per gli insegnanti
di teoria: 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) per gli
istruttori di guida: 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero
A e D; 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 9 Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante
ed istruttore
1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto
legislativo n. 285/92 occorre essere in possesso dei requisiti morali
analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti
di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:
a) per gli insegnanti di teoria:
1) diploma di istituto medio di secondo grado;
2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
b) per gli istruttori di guida:
1) licenza della scuola dell'obbligo;
2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente
per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10 .
2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile
e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida
esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo
art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel
precedente comma 1, lettera b), punto 2.
3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano
i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.
4.
Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie
funzioni, purche' mantegano la titolarita' della patente di guida della
categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente
di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada)".
Art. 10 Programmi di esame per l'accertamento della idoneità Tecnica
degli insegnanti ed istruttori
1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti
che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente
delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale
integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su
una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici:
doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada
e dei veicoli a trazione meccanica, nonchè conseguenze delle loro violazioni;
il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione
e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la
sicurezza stradale;
b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.
2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti
che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente
della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte
complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve
essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente
posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire
allievi.
3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione
degli argomenti compresi nella parte complementare.
Art. 11 Corsi di insegnamento
1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:
1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle
patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C
speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di
abilitazione professionale (CAP);
b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in
possesso di una patente di guida di altra categoria;
c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in
possesso di una patente di guida della categoria A;
d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in
possesso di patente di categoria C;
e) per i candidati al conseguimento di patente di altra categoria già
in possesso di patente di categoria E; per i candidati che non abbiano
conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti
alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente
dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada
(3).
Art. 12 Durata e Modalità dei corsi
1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata
e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di
ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni
pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati
al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A
e A speciale;
b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati
al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B
e B speciale;
c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati
al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C,
D, E, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati
al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10
ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale
(CAP).
2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate
al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima
della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida
di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla
guida sufficiente per sostenere l'esame.
Art. 13 Registri e schede
1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti
vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso
indicati:
a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi,
estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami
di teoria e guida e relativo esito;
b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione
e generali di ogni allievo che frequenta i corsi;
c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generali di ogni singolo
allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generali di ogni singolo
allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla
legge n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di
consulenza riferita al conducente di veicoli a motore cosi come definito
all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1
devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento
teorico e pratico, o solo tecnico, o solo pratico degli allievi provenienti
dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione.
In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito
il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità
degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva
provenienza nonchè tutte le altre indicazioni contenute nella lettera
a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonchè le
schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle
autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8)
e 9) del presente regolamento.
Art. 14 Norme transitorie
1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che richiedano, in ottemperanza
all'art. 236, comma 2, del codice della strada e come previsto all'art.
335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione
di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale
tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.
2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola
o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche
di cui all'art. 6 del presente decreto, purchè rispondenti alle norme
previgentl.
3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26
aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società,
aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità
di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità
di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente
è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta
individuale.
4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente
regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attività, salvo
adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti
dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto,
continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto
per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente
regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli
tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.
6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento
di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola,
a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza,
già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento
fissato dall'art. 1 del presente regolamento.
Il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 1995
Il Ministro: CARAVALE Allegati ....... omissis.......
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