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Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori
- Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella
cui provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente.
1 -bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire
la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il certificato
di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale, organizzato secondo le modalità
di cui al comma 11 -bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire
il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso
a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima
data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa
per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono
il diritto alla guida del ciclomotore. Coloro che al 30 settembre
2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il
possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione
di frequenza ad un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni
del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria
A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione
delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consigli, del 20 dicembre 2006, concernente
la patente di guida, la certificazione potra' essere limitata
all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente
di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida
di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente.
- Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare
al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico delle patenti di guida, dei certificati di idoneità
alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche
con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei
comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123
- La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:
- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
- Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti
un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore
a 3,5 t;
- Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi
quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria
D;
- Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
- Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della
categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra
in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali e' richiesta la guida della
categoria C.
- I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
- I mutilati ed i minorati fisici, alla guida di veicoli affetti
da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle
categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche'
con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio
di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto
di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli
ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale,
di cui al comma 8-bis.
- Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che
gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e'
richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei
e da dodici mesi.
- La validita' della patente puo' essere estesa dalla prefettura
del luogo di residenza, previo accertamento dei requisiti fisici
e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
- I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli
anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto
di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i
titolari di patente della categoria D, e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus,
autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio
di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari,
i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti
ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita'
e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8 bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato
a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente
di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei
alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10.
- Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'ltalia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati
e ai minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi
di emergenza possono ottenere entro il 1ø Luglio 1994 il
rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo
esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita
con decreto del Ministro del trasporti, dalla quale risulti che,
alla data del 1ø gennaio 1993, svolgevano tale attivita'
da almeno un anno.
- Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita'
e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso
regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche,
della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
- L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune viene effettuata dal competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C. che trasme nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da
apporre alla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono
la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia
stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, per la certificazione
della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare
di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui
al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati
dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è
subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore
dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche
sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni
a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da
personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera
c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive,
le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
- Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,
lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito
la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi
1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale ,
se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
.
- Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257
a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi
di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì
la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma è competente il tribunale in composizione
monocratica.” «13.Chiunqueguidaautoveicoliomotoveicoli senza
aver conseguito la patente diguida è punito con l’ammenda
da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti
che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata
per mancanza dei requisiti previsti dal presenteCodice.Nell’ipotesi
di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì
la pena dell’arresto fino a unanno. Per le violazioni di cui alpresente
comma è competente il tribunale in composizione monocratica.»
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non
muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito
il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
516 a euro 2065.
- (soppresso)
- Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito
della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di abilitazione del conducente o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente
ufficio del D.T.T., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato
di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Comma abrogato dall'art.2, comma 8 legge 24/12/93 n.537
- Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo I sezione
II del Titolo VI.
- Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,
o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non č possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici
mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI
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