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Art. 117. Limitazioni nella guida
- È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
- Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della
patente di categoria B, non e' consentito il superamento della
velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
2 bis.
Ai titolari di patente di guida di categoria B (rilasciata
a partire dal 1 gennaio 2009) , il primo anno dal rilascio
nonè consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione
di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo
188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
- Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e
2 bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione
alla data di entrata in vigore del presente codice.
- Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla
data di superamento dell'esame di cui all'art.121. Le predette
limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana
sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno
stato membro delle Comunita' Europee;
- Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre
anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti
di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della validita' della patente da
due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
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