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Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida
- Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre
con sicurezza veicoli a motore.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita'
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo'
essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente
al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un medico militare
in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato, o da un ispettore medico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti
i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabin
- L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere
conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso
le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
- dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio
di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti
clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida
su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
- di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva,
a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a
pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
- di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico
di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della
guida. d-bis. dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento,
la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del
giudizio finale
- Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro del trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso
il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione
ha altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di
esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneita' psichica
e fisica alla guida, nonche' sul coordinamento e sull'indirizzo
della attivita' delle commissioni mediche locali.
- I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma
1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo
o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono
atti definitivi.
- Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui
al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
- Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
- i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare
le patenti di guida;
- le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici
- la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un
medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di
cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi,
dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione
generale della M.C.T.C. Puo'intervenire, ove richiesto dall'interessa
to, un medico di sua fiducia;
- i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.
- I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici
sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata
da psicologi abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti
all'albo professionale.
- Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha
il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
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