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Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d.bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito
del territorio di
competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del
territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza,
fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»;
f) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
g) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. II, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono. inoltre, essere effettuati, previo superamento
di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione.
- dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica
del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli
enti da cui dipendono;
- dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
avanti la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade
affidate alla loro sorveglianza
- dal personale dell'ente ferroviario dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni
e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi
a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7;
- dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti
dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree
di cui all'articolo 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico,
di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche
ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli
altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare
la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare
i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
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