1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione
dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di
inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole
sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei princìpi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività.
Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta,
personale, esclusiva
e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta
dei beni
patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori
sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per
ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto
un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di società di persone
o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dell'idoneità tecnica.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in
possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al
legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica
e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti
idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che
rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano
un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo
criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, le dotazioni complessive, in personale
ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti
o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini
del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti
morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata
l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire
una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca
o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria;
i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale
e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni
sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata
dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo
la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento
della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione
di inizio attività o i requisiti prescritti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola
e di cessazione della relativa attività, ordinata dal
competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita
in
forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori
di
quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio
abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita
o concorre ad
esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000
a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis
del presente articolo.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla
guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò
abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 296 a euro 573.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per
la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attività di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.