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Art. 125. Validita' della patente di guida
- Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente,
anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta
la patente delle categorie B e C.
1.bis.Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida
di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto
il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.
- La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata
a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei
veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti
dalla carta di circolazione.
- Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per
il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella
della patente di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
.
- Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A, B, C, e D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutila zione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato
o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo
diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria
diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
.
- Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
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