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Art. 126. Durata e conferma della validita' della patente di guida
- Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato
il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a
chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre
anni.
- La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata
a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno
di eta'. La patente della categoria D e' valida per cinque anni.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire
termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di
anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici,
determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione
della patente.
- L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma
1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art.
116, commi 8 e 8 bis, deve essere effettuato ogni cinque anni
e comunque in occasione della conferma di validità della patente
di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale
nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (1).
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina
gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis),
sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati
sul certificato di idoneità
- La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette
per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici
da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico
dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'.
Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma
4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei
casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione
delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra'
conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita'
della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici
da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida
di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita
la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare
la patente ai sensi del comma 5.
- L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui
al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per
la conferma della validita' della patente, comunica al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2,
e 130.
- Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente
la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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