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Art. 129. Sospensione della patente di guida
- La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
- La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora,
in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita'
o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la
temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art.
119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato
non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
- Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida
e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e'
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'art. 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente
dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile,
sul documento di guida. dei provvedimenti adottati, il prefetto
da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento
informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi
della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
- Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma
2
e' atto definitivo.
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