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Art. 130. Revoca della patente di guida
- La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C.:
- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.
128, risulti non piu' idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
- Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento
di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti
per la conferma di validita', una patente di guida di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che siano
operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art.116 per
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni
di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di
rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento
del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici
del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto,
la patente e' restituita all'interessato.».
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