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Art. 141. Velocita'
- E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo
in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed
al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione
.
- Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo
del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile.
- In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei
tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita'
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati
da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese,
nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi
di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per
altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei
tratti di strada fiancheggiati da edifici.
- Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli,
in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi
o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli
animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
- Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
- Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta
da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
- All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto
anche il conducente di animali da tiro, da soma o da sella.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
.
- Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma
.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
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